Sentenza 231/2017 (ECLI:IT:COST:2017:231)
Massima numero 41850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
26/09/2017; Decisione del
26/09/2017
Deposito del 02/11/2017; Pubblicazione in G. U. 08/11/2017
Titolo
Impiego pubblico - Disposizioni relative al trattamento economico e a profili del rapporto di lavoro privatizzato - Riconducibilità alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Ascrivibilità altresì alla determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, quando riguardino la disciplina della dirigenza sanitaria, e alla competenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa, quando disciplinino le procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo, il conferimento degli incarichi e la durata degli stessi.
Impiego pubblico - Disposizioni relative al trattamento economico e a profili del rapporto di lavoro privatizzato - Riconducibilità alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Ascrivibilità altresì alla determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, quando riguardino la disciplina della dirigenza sanitaria, e alla competenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa, quando disciplinino le procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo, il conferimento degli incarichi e la durata degli stessi.
Testo
Le disposizioni statali che attengono a profili inerenti al trattamento economico o comunque a profili relativi al rapporto di lavoro privatizzato incidono su ambiti riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di "ordinamento civile" (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.), ma possono essere ascritte anche a competenze statali concorrenti, quale la determinazione dei principi fondamentali in materia di "tutela della salute" (art. 117, terzo comma, Cost.), quando riguardino la disciplina della dirigenza sanitaria; oppure, alla competenza regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa - o a quella primaria delle Province autonome in materia dell'organizzazione dei propri uffici e del relativo personale (art. 8, n. 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) - quando esse si spingano fino a disciplinare le procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo (così come a tutto il pubblico impiego), il conferimento degli incarichi e la durata degli stessi. (Precedenti citati sentenze n. 72 del 2017, n. 251 del 2016, n. 211 del 2014, n. 61 del 2014, n. 105 del 2013, n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010).
Le disposizioni statali che attengono a profili inerenti al trattamento economico o comunque a profili relativi al rapporto di lavoro privatizzato incidono su ambiti riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di "ordinamento civile" (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.), ma possono essere ascritte anche a competenze statali concorrenti, quale la determinazione dei principi fondamentali in materia di "tutela della salute" (art. 117, terzo comma, Cost.), quando riguardino la disciplina della dirigenza sanitaria; oppure, alla competenza regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa - o a quella primaria delle Province autonome in materia dell'organizzazione dei propri uffici e del relativo personale (art. 8, n. 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) - quando esse si spingano fino a disciplinare le procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo (così come a tutto il pubblico impiego), il conferimento degli incarichi e la durata degli stessi. (Precedenti citati sentenze n. 72 del 2017, n. 251 del 2016, n. 211 del 2014, n. 61 del 2014, n. 105 del 2013, n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte