Sentenza 231/2017 (ECLI:IT:COST:2017:231)
Massima numero 41851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
26/09/2017; Decisione del
26/09/2017
Deposito del 02/11/2017; Pubblicazione in G. U. 08/11/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Applicabilità, di regola, alle autonomie speciali - Conseguente legittimità di vincoli statali alla loro spesa - Impossibilità per lo Stato di porre vincoli alla spesa sanitaria di enti (come le Province autonome) che provvedono autonomamente alla relativa copertura.
Bilancio e contabilità pubblica - Principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Applicabilità, di regola, alle autonomie speciali - Conseguente legittimità di vincoli statali alla loro spesa - Impossibilità per lo Stato di porre vincoli alla spesa sanitaria di enti (come le Province autonome) che provvedono autonomamente alla relativa copertura.
Testo
Per costante giurisprudenza costituzionale, i principi di "coordinamento della finanza pubblica" recati dalla legislazione statale si applicano, di regola, anche agli enti ad autonomia speciale, poiché sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l'unità economica della Repubblica, dato che la finanza delle Regioni a statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata. Può quindi ritenersi legittimo l'intervento del legislatore statale che impone agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, sia quando l'obiettivo perseguito consiste nel contenimento della spesa in sé, sia quando esso consiste nell'incremento della sua efficienza. Tuttavia, la legge dello Stato non può imporre vincoli alla spesa sanitaria delle Province autonome di Trento e Bolzano, considerato che lo Stato non concorre in alcun modo al finanziamento del servizio sanitario provinciale, il quale si sostenta totalmente con entrate provinciali. (Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 191 del 2017, n. 80 del 2017, n. 75 del 2016, n. 272 del 2015, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015, n. 82 del 2015, n. 54 del 2014, n. 229 del 2011, n. 169 del 2007, n. 82 del 2007, n. 417 del 2005, n. 353 del 2004 e n. 36 del 2004).
Per costante giurisprudenza costituzionale, i principi di "coordinamento della finanza pubblica" recati dalla legislazione statale si applicano, di regola, anche agli enti ad autonomia speciale, poiché sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l'unità economica della Repubblica, dato che la finanza delle Regioni a statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata. Può quindi ritenersi legittimo l'intervento del legislatore statale che impone agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, sia quando l'obiettivo perseguito consiste nel contenimento della spesa in sé, sia quando esso consiste nell'incremento della sua efficienza. Tuttavia, la legge dello Stato non può imporre vincoli alla spesa sanitaria delle Province autonome di Trento e Bolzano, considerato che lo Stato non concorre in alcun modo al finanziamento del servizio sanitario provinciale, il quale si sostenta totalmente con entrate provinciali. (Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 191 del 2017, n. 80 del 2017, n. 75 del 2016, n. 272 del 2015, n. 263 del 2015, n. 239 del 2015, n. 82 del 2015, n. 54 del 2014, n. 229 del 2011, n. 169 del 2007, n. 82 del 2007, n. 417 del 2005, n. 353 del 2004 e n. 36 del 2004).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte