Sentenza 231/2017 (ECLI:IT:COST:2017:231)
Massima numero 41852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
26/09/2017; Decisione del
26/09/2017
Deposito del 02/11/2017; Pubblicazione in G. U. 08/11/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni della legge di stabilità 2016 in materia di organizzazione e di spesa sanitaria - Obbligo di predisporre un piano concernente il fabbisogno di personale (contenente le modalità organizzative del personale stesso) e di ricorrere, se del caso, a forme di lavoro flessibile, alla proroga dei contratti in corso o a nuove assunzioni mediante l'indizione di procedure concorsuali straordinarie - Applicabilità alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Ricorsi delle Province autonome - Denunciata violazione delle potestà statutariamente ad esse attribuite in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri, di uffici provinciali e relativo personale, e di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera, nonché della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute - Necessità di interpretare le norme impugnate in senso adeguato all'autonomia delle Province autonome in punto di spesa sanitaria - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni della legge di stabilità 2016 in materia di organizzazione e di spesa sanitaria - Obbligo di predisporre un piano concernente il fabbisogno di personale (contenente le modalità organizzative del personale stesso) e di ricorrere, se del caso, a forme di lavoro flessibile, alla proroga dei contratti in corso o a nuove assunzioni mediante l'indizione di procedure concorsuali straordinarie - Applicabilità alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Ricorsi delle Province autonome - Denunciata violazione delle potestà statutariamente ad esse attribuite in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri, di uffici provinciali e relativo personale, e di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera, nonché della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute - Necessità di interpretare le norme impugnate in senso adeguato all'autonomia delle Province autonome in punto di spesa sanitaria - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 541 (eccettuata la lett. a), 542, 543 e 544, della legge n. 208 del 2015, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 10, lett. a) e b), del d.l. n. 244 del 2016 e dalla proroga introdotta dall'art. 20, comma 10, del d.lgs. n. 75 del 2017, promosse dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento (complessivamente) agli artt. 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), 16 e 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, alle relative norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 268 del 1992, agli artt. 3, 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 120 Cost., e agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Le disposizioni impugnate - che, al fine di rimodulare gli orari di lavoro del personale sanitario adeguandoli alle norme dell'Unione europea e di assicurare, nel contempo, a tutti i cittadini la fruibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA), impongono alle Regioni e alle Province autonome la predisposizione di un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative dello stesso personale, e consentono il ricorso, se del caso, a forme di lavoro flessibile, alla proroga dei contratti in corso o a nuove assunzioni mediante l'indizione di procedure concorsuali straordinarie - incidono, simultaneamente, su una pluralità di competenze statali, regionali e provinciali, tra loro inestricabilmente connesse, nessuna delle quali si rivela prevalente, ma ciascuna delle quali concorre alla realizzazione del disegno delineato dall'intervento legislativo. L'esercizio delle competenze spettanti al legislatore statale - in via esclusiva, come in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA) e "ordinamento civile", o concorrente, come in materia di "tutela della salute" e "coordinamento della finanza pubblica" - non può, tuttavia, giustificare l'imposizione di vincoli di spesa in materia sanitaria a carico di quegli enti che, come le Province ricorrenti, provvedono autonomamente alla copertura delle relative spese, sicché le questioni proposte devono ritenersi non fondate, a condizione che le impugnate disposizioni siano interpretate nel senso che si applicano alle Province autonome senza porre limiti alla loro autonomia in punto di spesa sanitaria, in quanto non finanziata dallo Stato.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 541 (eccettuata la lett. a), 542, 543 e 544, della legge n. 208 del 2015, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 10, lett. a) e b), del d.l. n. 244 del 2016 e dalla proroga introdotta dall'art. 20, comma 10, del d.lgs. n. 75 del 2017, promosse dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento (complessivamente) agli artt. 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), 16 e 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, alle relative norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 268 del 1992, agli artt. 3, 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 120 Cost., e agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Le disposizioni impugnate - che, al fine di rimodulare gli orari di lavoro del personale sanitario adeguandoli alle norme dell'Unione europea e di assicurare, nel contempo, a tutti i cittadini la fruibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA), impongono alle Regioni e alle Province autonome la predisposizione di un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative dello stesso personale, e consentono il ricorso, se del caso, a forme di lavoro flessibile, alla proroga dei contratti in corso o a nuove assunzioni mediante l'indizione di procedure concorsuali straordinarie - incidono, simultaneamente, su una pluralità di competenze statali, regionali e provinciali, tra loro inestricabilmente connesse, nessuna delle quali si rivela prevalente, ma ciascuna delle quali concorre alla realizzazione del disegno delineato dall'intervento legislativo. L'esercizio delle competenze spettanti al legislatore statale - in via esclusiva, come in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA) e "ordinamento civile", o concorrente, come in materia di "tutela della salute" e "coordinamento della finanza pubblica" - non può, tuttavia, giustificare l'imposizione di vincoli di spesa in materia sanitaria a carico di quegli enti che, come le Province ricorrenti, provvedono autonomamente alla copertura delle relative spese, sicché le questioni proposte devono ritenersi non fondate, a condizione che le impugnate disposizioni siano interpretate nel senso che si applicano alle Province autonome senza porre limiti alla loro autonomia in punto di spesa sanitaria, in quanto non finanziata dallo Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 541
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 542
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 543
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 544
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art.