Sentenza 231/2017 (ECLI:IT:COST:2017:231)
Massima numero 41854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
26/09/2017; Decisione del
26/09/2017
Deposito del 02/11/2017; Pubblicazione in G. U. 08/11/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni della legge di stabilità 2016 in materia di organizzazione e di spesa sanitaria - Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità erogate da istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di natura privata - Deroga, a partire dall'anno 2016, al tetto di spesa fissato dall'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra IRCCS pubblici e privati, ridondante sulle competenze regionali in materia di organizzazione e programmazione sanitaria - Censura basata su inconveniente di mero fatto - Manifesta infondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni della legge di stabilità 2016 in materia di organizzazione e di spesa sanitaria - Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità erogate da istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di natura privata - Deroga, a partire dall'anno 2016, al tetto di spesa fissato dall'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra IRCCS pubblici e privati, ridondante sulle competenze regionali in materia di organizzazione e programmazione sanitaria - Censura basata su inconveniente di mero fatto - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. - in quanto, derogando dal 2016 al tetto di spesa fissato dall'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012 per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità erogate dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di natura privata, dirotterebbe su questi ultimi la mobilità interregionale, determinando una irragionevole disparità di trattamento tra IRCCS pubblici e privati, ridondante sulle competenze regionali in materia di organizzazione e programmazione sanitaria. La pretesa ridondanza della disparità sulle competenze regionali è argomentata esclusivamente con riferimento alla disomogenea presenza di IRCCS privati nelle varie Regioni. Ciò costituisce un inconveniente di mero fatto, come tale inidoneo a incidere sulla lamentata violazione costituzionale.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. - in quanto, derogando dal 2016 al tetto di spesa fissato dall'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012 per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità erogate dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di natura privata, dirotterebbe su questi ultimi la mobilità interregionale, determinando una irragionevole disparità di trattamento tra IRCCS pubblici e privati, ridondante sulle competenze regionali in materia di organizzazione e programmazione sanitaria. La pretesa ridondanza della disparità sulle competenze regionali è argomentata esclusivamente con riferimento alla disomogenea presenza di IRCCS privati nelle varie Regioni. Ciò costituisce un inconveniente di mero fatto, come tale inidoneo a incidere sulla lamentata violazione costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 574
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte