Sentenza 232/2017 (ECLI:IT:COST:2017:232)
Massima numero 41700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  26/09/2017;  Decisione del  26/09/2017
Deposito del 08/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  41701  41702  41703  41704  41705  41706  41707  41708  41709


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della legislazione statale di riferimento - Modifiche insufficienti a comportare il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso - Ammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso l'art. 3, comma 2, lett. f), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, le sopravvenute modifiche della legislazione statale di riferimento non determinano il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, atteso che la novella all'art. 6 del t.u. edilizia recata dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016 ha introdotto il regime di edilizia libera non già - come la norma regionale impugnata - per l'intera categoria degli impianti di energia da fonti rinnovabili, ma solo per una ristretta e specifica categoria degli stessi (comma 1, lett. e-quater, dell'art. 6); e che le modifiche all'art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006, apportate dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017, non hanno eliminato la valutazione di assoggettabilità a VIA (che viene ad essere disciplinata dall'art. 19 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006), ma semplicemente riordinato le scansioni procedurali già previste. (Precedenti citati: sentenze n. 252 del 2016, n. 17 del 2014 e n. 32 del 2012).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  10/08/2016  n. 16  art. 3  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte