Ricorso in via principale - Denunciata violazione di parametri non menzionati testualmente nella delibera autorizzativa - Verifica positiva della volontà dell'organo politico di proporre le relative censure - Ammissibilità delle questioni.
La mancanza, nella delibera autorizzativa del ricorso, di espressi riferimenti numerici all'art. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost., non incide sull'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, lett. f), e 11, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, proposte in riferimento ai suddetti parametri. Il dedotto contrasto delle disposizioni impugnate con la normativa statale in materia di "tutela dell'ambiente" rende evidente che è denunciata la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in questa materia, la quale rileva in quanto delimita la competenza esclusiva in materia di urbanistica, assegnata alla Regione Siciliana dall'art. 14, primo comma, lett. f), dello statuto speciale, espressamente richiamato nella medesima delibera. Allo stesso modo, dal prospettato contrasto la c.d. direttiva Habitat è agevole desumere la censura di violazione degli obblighi europei.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, solo l'omissione di qualsiasi accenno a un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. (Precedenti citati: sentenze n. 239 del 2016, n. 46 del 2015 e n. 298 del 2013).