Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Piemonte - Realizzazione, in edifici privati esistenti o di nuova costruzione, di vasche per la riabilitazione con idroterapia di persone con disabilità - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090005).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 che consente la realizzazione, in edifici privati esistenti o di nuova costruzione, di vasche per la riabilitazione con idroterapia di persone con disabilità certificata, anche in deroga agli strumenti urbanistici. Ove la Regione sia dotata di PPR e la legge regionale non stabilisca espressamente in senso contrario, le deroghe alla pianificazione urbanistica non si devono ritenere capaci di incidere sulla necessaria applicazione della disciplina di tutela paesaggistica; la stessa disposizione, inoltre, effettua un richiamo espresso alla salvaguardia delle previsioni del PPR, per i casi in cui l’installazione delle vasche, interne agli edifici, determini interventi «fuori sagoma».