Sentenza 232/2017 (ECLI:IT:COST:2017:232)
Massima numero 41704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  26/09/2017;  Decisione del  26/09/2017
Deposito del 08/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  41700  41701  41702  41703  41705  41706  41707  41708  41709


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Interventi edilizi ricadenti nei siti di "Natura 2000" e nei parchi - Avvio dei lavori decorsi trenta giorni dalla presentazione della SCIA senza che lo sportello unico abbia comunicato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso preventivi - Possibilità anche nei casi in cui sia necessario acquisire preventivamente la VINCA (valutazione di incidenza) - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea - Assertività della censura e inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile - per assertività della censura e inconferenza del parametro evocato - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a), Cost. Il ricorso è privo di motivazione in ordine alla pretesa violazione della competenza statale esclusiva in materia di "rapporti dello Stato con l'Unione europea", prevista dal parametro evocato, che non può essere considerato un diverso ed ulteriore presidio, rispetto agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., dell'osservanza dei vincoli comunitari. (Precedente citato: sentenza n. 185 del 2011, secondo cui l'art. 117, secondo comma, lett. a, Cost. è parametro inconferente rispetto alla violazione di obblighi comunitari).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  10/08/2016  n. 16  art. 11  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte