Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Interventi edilizi ricadenti nei siti di "Natura 2000" e nei parchi - Avvio dei lavori decorsi trenta giorni dalla presentazione della SCIA senza che lo sportello unico abbia comunicato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso preventivi - Possibilità anche nei casi in cui sia necessario acquisire preventivamente la VINCA (valutazione di incidenza) - Ricorso del Governo - Denunciato superamento dei pareri mediante silenzio-assenso, violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e degli obblighi comunitari derivanti dalla c.d. direttiva Habitat - Possibilità di interpretazione immune dai vizi prospettati - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, comma primo e secondo, lett. s), Cost., e in relazione all'art. 6 della direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat) - nella parte in cui, prevedendo che decorsi trenta giorni dalla presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) possono essere iniziati i lavori anche nei siti "Natura 2000" e nei parchi, consentirebbe l'avvio di detti lavori senza che sia stata effettuata positivamente la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) dell'intervento edilizio. La disposizione censurata va interpretata - in linea con l'art. 23-bis del t.u. edilizia (oggetto di recepimento) e secondo una lettura sistematica e coerente delle disposizioni di cui si compone lo stesso art. 11 - nel senso che non esclude, ma anzi presuppone la previa acquisizione dell'esito positivo della valutazione di incidenza degli interventi realizzati nei siti "Natura 2000", dovendo ritenersi che essa implichi il rispetto di quanto prescritto dai precedenti commi 1 e 2 (e cioè, o che gli atti di assenso necessari per l'intervento edilizio siano stati adottati e che sia stata già effettuata positivamente la VINCA; o, se quest'ultima sia richiesta contestualmente con la presentazione della SCIA, che debba comunque attendersi, per l'avvio dei lavori, la comunicazione preventiva da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso). Così interpretata, la norma regionale non eccede il limite alla competenza legislativa primaria regionale in materia di "urbanistica" né conseguentemente invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente"; per le stesse ragioni, neppure è violato l'obbligo comunitario derivante dall'art. 6 della citata direttiva Habitat, recepito con l'art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997.
La disciplina della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sulle aree protette ai sensi di "Natura 2000", contenuta nell'art. 5 del regolamento di cui al d.P.R. n. 357 del 1997, deve ritenersi ricompresa nella "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", attribuita alla competenza esclusiva dello Stato. Considerato anche che la legislazione statale attua quanto disposto dalla normativa dell'Unione europea, in base alla quale VIA (valutazione di impatto ambientale) e VINCA debbono precedere l'avvio dell'attività, il legislatore regionale non può apportare deroghe alla natura preventiva di tali istituti. Ciò vale anche per gli enti ad autonomia speciale, poiché la disciplina statale in materia [ambientale] costituisce un limite a quelle che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie nell'esercizio delle competenze, quand'anche esclusive, ad esse statutariamente attribuite. (Precedenti citati: sentenze n. 195 del 2017, n. 117 del 2015, n. 28 del 2013 e n. 227 del 2011; sentenza n. 67 del 2010).