Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Interventi edilizi in località sismiche - Possibilità di avvio dei lavori in assenza di preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione - Contrasto con principio fondamentale nella materia della "protezione civile", cui è riconducibile la disposizione regionale impugnata - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 16, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, che consente l'inizio dei lavori edilizi nelle località sismiche senza necessità della previa autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione. La disposizione impugnata dal Governo è riconducibile alla materia della protezione civile - nella quale alla Regione Siciliana, in assenza di specifiche competenze assegnate dallo statuto speciale, va riconosciuta potestà legislativa concorrente (ex artt. 117, terzo comma, Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001) - e si pone in contrasto con il principio fondamentale enunciato in detta materia dall'art. 94 del t.u. dell'edilizia, secondo cui, nelle zone sismiche (eccettuate quelle a bassa sismicità), l'autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione condiziona l'effettivo inizio di tutti i lavori, nel senso che in mancanza di essa il soggetto interessato non può intraprendere alcuna opera, pur se in possesso del prescritto titolo abilitativo edilizio. Tale principio riveste una posizione "fondante" del settore dell'ordinamento al quale pertiene, attesa la rilevanza del bene protetto, costituito dall'incolumità pubblica, che non tollera alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali. (Precedente citato: sentenza n. 272 del 2016).
Il principio della previa autorizzazione scritta per l'inizio di lavori edilizi nelle zone sismiche costituisce espressione evidente dell'intento unificatore che informa la legislazione statale, palesemente orientata ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali. (Precedenti citati: sentenze n. 60 del 2017 e n. 182 del 2006).