Sentenza 232/2017 (ECLI:IT:COST:2017:232)
Massima numero 41709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
26/09/2017; Decisione del
26/09/2017
Deposito del 08/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Interventi edilizi in località sismiche - Sottrazione di "opere minori" all'autorizzazione scritta preventiva del competente ufficio del genio civile - Contrasto con principio fondamentale nella materia della "protezione civile", cui è riconducibile la disposizione regionale impugnata - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Interventi edilizi in località sismiche - Sottrazione di "opere minori" all'autorizzazione scritta preventiva del competente ufficio del genio civile - Contrasto con principio fondamentale nella materia della "protezione civile", cui è riconducibile la disposizione regionale impugnata - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 16, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, che sottrae alla preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio del genio civile le "opere minori" ai fini della sicurezza sismica ricomprese in apposito elenco, escludendo peraltro ogni forma di comunicazione dei relativi progetti. La disposizione impugnata dal Governo - riconducibile alla materia della "protezione civile" - si pone in contrasto con il principio fondamentale della previa autorizzazione scritta, posto in tale materia dall'art. 94 del t.u. edilizia, e con i connessi principi di previa comunicazione dei relativi progetti. Non vale obiettare che la norma regionale esenterebbe dalla previa autorizzazione sismica le sole opere "minori", rispetto alle quali sarebbe sufficiente l'autocertificazione del tecnico sul rispetto della disciplina di settore, giacché, per un verso, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (alcuni dei quali possono anche presentare rilevante impatto edilizio) sono ricompresi nell'ampio e trasversale concetto di opera edilizia rilevante per la pubblica incolumità utilizzato dalla normativa statale (artt. 83 e 94 del t.u. edilizia) con riguardo alle zone dichiarate sismiche, e ricadono quindi nell'ambito di applicazione dello stesso art. 94; per altro verso, l'autorizzazione preventiva costituisce uno strumento tecnico idoneo ad assicurare un livello di protezione dell'incolumità pubblica indubbiamente più forte e capillare. (Precedente citato: sentenza n. 272 del 2016).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 16, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, che sottrae alla preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio del genio civile le "opere minori" ai fini della sicurezza sismica ricomprese in apposito elenco, escludendo peraltro ogni forma di comunicazione dei relativi progetti. La disposizione impugnata dal Governo - riconducibile alla materia della "protezione civile" - si pone in contrasto con il principio fondamentale della previa autorizzazione scritta, posto in tale materia dall'art. 94 del t.u. edilizia, e con i connessi principi di previa comunicazione dei relativi progetti. Non vale obiettare che la norma regionale esenterebbe dalla previa autorizzazione sismica le sole opere "minori", rispetto alle quali sarebbe sufficiente l'autocertificazione del tecnico sul rispetto della disciplina di settore, giacché, per un verso, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (alcuni dei quali possono anche presentare rilevante impatto edilizio) sono ricompresi nell'ampio e trasversale concetto di opera edilizia rilevante per la pubblica incolumità utilizzato dalla normativa statale (artt. 83 e 94 del t.u. edilizia) con riguardo alle zone dichiarate sismiche, e ricadono quindi nell'ambito di applicazione dello stesso art. 94; per altro verso, l'autorizzazione preventiva costituisce uno strumento tecnico idoneo ad assicurare un livello di protezione dell'incolumità pubblica indubbiamente più forte e capillare. (Precedente citato: sentenza n. 272 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
10/08/2016
n. 16
art. 16
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte