Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei magistrati - Adeguamento automatico triennale della retribuzione ancorato alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie di pubblici dipendenti - Possibilità di conguagli di segno negativo ed omessa previsione di modalità alternative di adeguamento stipendiale in caso di variazioni trascurabili o negative delle retribuzioni di riferimento - Denunciata irragionevolezza, lesione del diritto a una retribuzione equa e a una tutela previdenziale adeguata, lesione dell'indipendenza e autonomia della magistratura - Richiesta di intervento di tipo creativo, precluso alla Corte costituzionale - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per richiesta di pronuncia eminentemente creativa, non consentita alla Corte costituzionale - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge n. 97 del 1979 e 24 della legge n. 448 del 1998, censurati dal TAR Lazio, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 101, 104 e 108 Cost., nella parte in cui, il previsto meccanismo di adeguamento automatico triennale della retribuzione dei magistrati, ancorato alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie di pubblici dipendenti, non esclude la possibilità di conguagli di segno negativo e non contempla modalità alternative di determinazione dell'adeguamento stipendiale triennale, quando nel triennio la variazione nelle retribuzioni di riferimento sia di importo trascurabile oppure negativa. Il richiesto intervento in merito alle "modalità alternative" e al presupposto della variazione trascurabile delle retribuzioni di riferimento esula dai compiti della Corte costituzionale per la molteplicità di soluzioni che implica, rimesse all'apprezzamento discrezionale del legislatore e prive di un contenuto costituzionalmente imposto. (Precedente citato: ordinanza n. 25 del 2016, sulla inammissibilità della questione in caso di richiesta di addizione non "a rime costituzionalmente obbligate").
Spetta alla discrezionalità del legislatore, chiamato a scegliere i termini di riferimento più ampi e appropriati, modulare in concreto il meccanismo di adeguamento automatico triennale degli stipendi dei magistrati, in modo da affrancare la magistratura da una mera dialettica contrattualistica e salvaguardare la costante adeguatezza del suo trattamento economico, che è garanzia imprescindibile dell'autonomia e dell'indipendenza presidiate dalla Costituzione. (Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2012, n. 42 del 1993, n. 238 del 1990 e n. 1 del 1978).