Sentenza 234/2017 (ECLI:IT:COST:2017:234)
Massima numero 40010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
10/10/2017; Decisione del
10/10/2017
Deposito del 10/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Umbria - Spesa delle aziende sanitarie regionali per il lavoro flessibile - Possibilità di considerare adempiuto il limite posto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 qualora la spesa sostenuta dalla Regione per il personale non abbia superato quella dell'anno 2004 ridotta dell'1,4 per cento - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, con atto depositato in udienza - Mancanza di formale accettazione da parte della Regione costituita - Cessazione della materia del contendere.
Sanità pubblica - Norme della Regione Umbria - Spesa delle aziende sanitarie regionali per il lavoro flessibile - Possibilità di considerare adempiuto il limite posto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 qualora la spesa sostenuta dalla Regione per il personale non abbia superato quella dell'anno 2004 ridotta dell'1,4 per cento - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, con atto depositato in udienza - Mancanza di formale accettazione da parte della Regione costituita - Cessazione della materia del contendere.
Testo
È dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Umbria n. 10 del 2016 (che aggiunge l'art. 47-bis alla legge reg. Umbria n. 11 del 2015), impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - in quanto stabilisce che le aziende sanitarie regionali possono essere considerate adempienti rispetto al limite di spesa per lavoro flessibile posto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010), qualora risulti rispettato dalla Regione il limite massimo di spesa per il personale, corrispondente all'ammontare di quella sostenuta nel 2004, ridotta dell'1,4 per cento. La rinuncia del ricorrente, con atto depositato in udienza, alla sola impugnazione del citato art. 7, comma 1, comporta, in mancanza di una formale accettazione da parte della Regione costituita in giudizio, la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale disposizione.
È dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Umbria n. 10 del 2016 (che aggiunge l'art. 47-bis alla legge reg. Umbria n. 11 del 2015), impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - in quanto stabilisce che le aziende sanitarie regionali possono essere considerate adempienti rispetto al limite di spesa per lavoro flessibile posto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010), qualora risulti rispettato dalla Regione il limite massimo di spesa per il personale, corrispondente all'ammontare di quella sostenuta nel 2004, ridotta dell'1,4 per cento. La rinuncia del ricorrente, con atto depositato in udienza, alla sola impugnazione del citato art. 7, comma 1, comporta, in mancanza di una formale accettazione da parte della Regione costituita in giudizio, la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale disposizione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
17/08/2016
n. 10
art. 7
co. 1
legge della Regione Umbria
09/04/2015
n. 11
art. 47
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte