Sentenza 119/2024 (ECLI:IT:COST:2024:119)
Massima numero 46290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore MODUGNO - PETITTI - NAVARRETTA - D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  07/05/2024;  Decisione del  07/05/2024
Deposito del 04/07/2024; Pubblicazione in G. U. 10/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46273  46274  46275  46276  46277  46278  46279  46280  46281  46282  46283  46284  46285  46286  46287  46288  46289


Titolo
Edilizia e urbanistica - In genere - Norme della Regione Piemonte - Disposizioni varie in materia di edilizia e urbanistica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio e delle autonomie locali, della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela dell'ambiente, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e delle funzioni fondamentali dei comuni, dei principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia del governo del territorio nonché dei principi di ragionevolezza, buon andamento della PA, sussidiarietà verticale e leale collaborazione - Successiva rinuncia accettata dalla controparte - Estinzione parziale del processo. (Classif. 090001).

Testo

È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 5, 9, 97, 117, commi secondo, lett. m), p), e s), e terzo, 118, primo e secondo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, degli artt. 3, comma 2, 11, 13, comma 6, 14, commi 3 e 5, 16, 18, comma 3, 19, comma 1, 20, 21, commi 1 e 3, 34, comma 1, 36, 40 e 42 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, relativi alla definizione di stato legittimo dell’immobile, alla delocalizzazione di fabbricati siti in aree a rischio idraulico o geologico, a interventi di ristrutturazione e di ricostruzione, alle condizioni per il recupero di vani e locali interrati e seminterrati, alla ristrutturazione edilizia, agli accordi di programma per la realizzazione di progetti aventi rilievo regionale, provinciale e metropolitano nonché di edilizia privata, al regime del divieto di sanatoria e, infine, alle tolleranze esecutive. Il ricorrente ha depositato il 23 febbraio 2023 atto di rinuncia, accettato dalla Regione Piemonte il successivo 5 marzo.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 3  co. 2

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 11  co. 

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 13  co. 6

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 14  co. 3

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 14  co. 5

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 16  co. 

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 18  co. 3

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 19  co. 1

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 20  co. 

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 21  co. 1

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 21  co. 3

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 34  co. 1

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 36  co. 

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 40  co. 

legge della Regione Piemonte  31/05/2022  n. 7  art. 42  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte