Edilizia e urbanistica - In genere - Norme della Regione Piemonte - Disposizioni varie in materia di edilizia e urbanistica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio e delle autonomie locali, della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela dell'ambiente, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e delle funzioni fondamentali dei comuni, dei principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia del governo del territorio nonché dei principi di ragionevolezza, buon andamento della PA, sussidiarietà verticale e leale collaborazione - Successiva rinuncia accettata dalla controparte - Estinzione parziale del processo. (Classif. 090001).
È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 5, 9, 97, 117, commi secondo, lett. m), p), e s), e terzo, 118, primo e secondo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, degli artt. 3, comma 2, 11, 13, comma 6, 14, commi 3 e 5, 16, 18, comma 3, 19, comma 1, 20, 21, commi 1 e 3, 34, comma 1, 36, 40 e 42 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, relativi alla definizione di stato legittimo dell’immobile, alla delocalizzazione di fabbricati siti in aree a rischio idraulico o geologico, a interventi di ristrutturazione e di ricostruzione, alle condizioni per il recupero di vani e locali interrati e seminterrati, alla ristrutturazione edilizia, agli accordi di programma per la realizzazione di progetti aventi rilievo regionale, provinciale e metropolitano nonché di edilizia privata, al regime del divieto di sanatoria e, infine, alle tolleranze esecutive. Il ricorrente ha depositato il 23 febbraio 2023 atto di rinuncia, accettato dalla Regione Piemonte il successivo 5 marzo.