Capacità contributiva – In genere – Manifestazione – Individuazione degli indici rilevatori di ricchezza del soggetto tenuto all’obbligazione d’importa – Ampia discrezionalità del legislatore, in considerazione delle finalità dell’imposizione fiscale e con il limite della non arbitrarietà – Sindacato della Corte costituzionale – Verifica della coerenza tra la struttura dell’imposta e il suo presupposto economico. (Classif. 044001).
Al legislatore spetta un’ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s’ispira l’attività di imposizione fiscale essendogli consentito, sia pure con il limite della non arbitrarietà, di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all’obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza. (Precedenti: S. 108/2023 - mass. 45555; S. 111/1997 - mass. 23271).
Il controllo della Corte costituzionale in ordine alla lesione dei principi di cui all’art. 53 Cost., come specificazione del principio di eguaglianza, si riconduce a un giudizio sull’uso ragionevole, o meno, che il legislatore abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico. (Precedenti: S. 262/2020 - mass. 42997; S. 10/2015 - mass. 38224; S. 116/2013 - mass. 37111; S. 223/2012; S. 111/1997 - mass. 23271; S. 42/1980)