Mafia e criminalità organizzata – In genere – Interdittiva antimafia – Sospensione degli effetti conseguente all’ammissione al controllo giudiziario – Protrazione della sospensione, anche dopo la cessazione di tale controllo con esito positivo, per il tempo necessario all’aggiornamento dell’informazione interdittiva – Omessa previsione – Irragionevolezza, e sproporzionata compressione dell’iniziativa economica privata – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 146001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l’art. 34-bis, comma 7, cod. antimafia, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all’art. 91, comma 5, dello stesso codice. La disposizione censurata dal TAR Calabria, secondo cui la sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia, prevista per effetto dell’ammissione dell’imprenditore al controllo giudiziario, cessa con la chiusura di questo, delinea un sistema irragionevole e contraddittorio: il legislatore, da un lato, istituisce e investe nella misura del controllo giudiziario per il recupero delle imprese alla legalità tramite la prosecuzione dell’attività aziendale – riabilitando provvisoriamente l’impresa a tenere rapporti con la pubblica amministrazione e a svolgere attività economiche, grazie al fondamentale tassello della sospensione degli effetti dell’interdittiva – ma, dall’altro lato, stabilisce l’automatica riespansione di tali effetti anche in ipotesi di esito positivo della misura, senza attendere la valutazione prefettizia di aggiornamento ex art. 91, comma 5, cod. antimafia. Quest’ultimo costituisce, infatti, il vero “nodo di collegamento” tra la misura della prevenzione giudiziaria (il controllo) e la misura della prevenzione amministrativa (l’informazione interdittiva), in quanto è il momento in cui l’ordinamento impone di riscontrare se il percorso intrapreso dall’imprenditore controllato, abbia prodotto l’auspicato superamento dell’originario pericolo di infiltrazione mafiosa. La protrazione della sospensione degli effetti interdittivi sino al momento della rivalutazione prefettizia scongiura per l’imprenditore che abbia positivamente concluso l’attività monitorata sia la crisi economica irreversibile , sia il rischio di un possibile riavvicinamento al mondo criminale. (Precedenti: S. 180/2022; S. 57/2020).