Sentenza 234/2017 (ECLI:IT:COST:2017:234)
Massima numero 40011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  10/10/2017;  Decisione del  10/10/2017
Deposito del 10/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  40010  40012


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Umbria - Estensione delle procedure concorsuali di stabilizzazione previste dal d.P.C.m. 6 marzo 2015 ai dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo del servizio sanitario regionale - Illegittima novazione della fonte normativa statale disciplinante il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 8, comma 1, della legge reg. Umbria n. 10 del 2016, che estende ai dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo del servizio sanitario regionale le procedure concorsuali di stabilizzazione, riservate dall'art. 1, comma 2, del d.P.C.m. 6 marzo 2015 al "personale del comparto sanità e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario". A prescindere se contrasti o meno con il citato d.P.C.m., la norma impugnata dal Governo attiene alla disciplina del rapporto privatizzato di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la quale è riconducibile alla materia "ordinamento civile" di esclusiva competenza statale, e ciò basta per ritenere invasa tale competenza, non essendo consentita la novazione della fonte normativa statale in una materia ad essa riservata.

La disciplina del rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Regioni, è riconducibile alla materia "ordinamento civile", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., ed è quindi rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (e, in virtù di rinvio, alla contrattazione collettiva), che vincola anche gli enti ad autonomia differenziata. (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2013, n. 151 del 2010 e n. 95 del 2007).

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, anche la semplice novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale, costituisce senz'altro causa di illegittimità costituzionale della norma regionale, derivante non dal modo in cui la norma ha in concreto disciplinato, ma dal fatto stesso di avere regolato una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2017 e n. 195 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  17/08/2016  n. 10  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte