Ricorso in via principale - Interesse all'impugnazione - Sussistenza a seguito della mera pubblicazione della legge ritenuta lesiva - Ammissibilità delle questioni proposte - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di interesse attuale al ricorso - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 164 del 2016, che rinvia a "leggi dello Stato" la disciplina del concorso statale al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle fasi di congiuntura sfavorevole. Contrariamente a quanto eccepito, l'interpretazione testuale e logica conduce a ritenere che tale rinvio - in quanto posto da una legge rinforzata, qual è la legge n. 164 del 2016 - può riferirsi solo a una futura legge ordinaria, e non anche a una futura legge rinforzata, onde la semplice previsione di esso è idonea a radicare il prospettato contrasto con la riserva di legge rinforzata disposta dall'art. 81, sesto comma, Cost., indipendentemente dal fatto che una legge ordinaria venga poi adottata dal Parlamento.
Per costante giurisprudenza, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale è condizionato alla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto. (Precedenti citati: sentenze n. 195 del 2017, n. 262 del 2016 e n. 195 del 2015).