Ricorso in via principale - Prospettata lesività della disposizione impugnata - Sussistenza, alla stregua della sua corretta lettura - Ammissibilità delle questioni proposte - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta per asserita carenza di lesività dell'impugnato art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 164 del 2016, che rinvia a "leggi dello Stato" la determinazione delle modalità del concorso statale al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali nelle fasi di congiuntura sfavorevole. Contrariamente a quanto eccepito, la disposizione impugnata - innovando rispetto all'art. 11 della legge n. 243 del 2012 (da essa tacitamente abrogato), che istituiva e disciplinava direttamente, nell'ambito della stessa legge rinforzata, un apposito Fondo straordinario - prevede un rinvio che ricomprende l'intera disciplina del concorso finanziario statale, e non solo i suoi dettagli tecnici. (Precedente citato: sentenza n. 88 del 2014).
Per costante giurisprudenza, una disposizione legislativa può essere oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale, ancorché meramente ripetitiva di una precedente. (Precedenti citati: sentenza n. 182 del 2017).