Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione del principio del pareggio del bilancio - Modalità del concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali - Definizione demandata a futura legge ordinaria - Violazione della riserva di legge rinforzata posta dall'art. 81, sesto comma, Cost. - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 5, comma 1, lett. g), della legge cost. n. 1 del 2012 - l'art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 164 del 2016. A differenza del previgente art. 11 della legge n. 243 del 2012, la disposizione impugnata dalle Province autonome e dalle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Liguria demanda a una futura legge ordinaria non già (soltanto) gli aspetti tecnici, ma l'intera disciplina delle modalità attraverso le quali lo Stato concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, ed è altresì priva di qualunque indicazione normativa sostanziale o procedurale capace di orientare e vincolare la futura legge dello Stato. Risulta in tal modo elusa la riserva di legge rinforzata disposta dall'art. 81, sesto comma, Cost. e specificata nel suo oggetto dal menzionato art. 5 della legge cost. n. 1 del 2012, poiché la fonte normativa della disciplina delle modalità del concorso statale viene degradata dal rango della legge rinforzata a quello della legge ordinaria, non valendo in contrario la generica clausola di rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 243 del 2012, cui la futura legge ordinaria sarebbe vincolata. (Precedente citato: sentenza n. 88 del 2014, sul fondamento sovranazionale dei vincoli procedurali contenuti nell'art. 81, sesto comma, Cost.).
La natura delle leggi rinforzate di attuazione dell'art. 81, sesto comma, Cost., esclude che debbano farsi carico di aspetti della disciplina che richiedono solo apporti tecnici e che possono quindi essere specificati da altre fonti. (Precedente citato: sentenza n. 88 del 2014).