Sentenza 247/2017 (ECLI:IT:COST:2017:247)
Massima numero 42010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
11/10/2017; Decisione del
11/10/2017
Deposito del 29/11/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali - Calcolo del bilancio in equilibrio - Utilizzazione dell'avanzo di amministrazione "libero" - Preclusione - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Denunciata lesione dei principi dell'equilibrio di bilancio e di autonomia finanziaria degli enti territoriali, di veridicità e di trasparenza dei bilanci e di responsabilità politica per gli stessi, di ragionevolezza e di uguaglianza - Possibile interpretazione conforme a Costituzione della norma impugnata - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Bilancio e contabilità pubblica - Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali - Calcolo del bilancio in equilibrio - Utilizzazione dell'avanzo di amministrazione "libero" - Preclusione - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Denunciata lesione dei principi dell'equilibrio di bilancio e di autonomia finanziaria degli enti territoriali, di veridicità e di trasparenza dei bilanci e di responsabilità politica per gli stessi, di ragionevolezza e di uguaglianza - Possibile interpretazione conforme a Costituzione della norma impugnata - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché in riferimento agli artt. 4, 8, 48, 49, 51, 63 e 65 dello statuto speciale - dell'art. 1, comma 1, lett. b), primo periodo, della legge n. 164 del 2016, che introduce nell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, il comma 1-bis, il quale preclude, nel calcolo del bilancio in equilibrio, l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione "libero", pur accertato, al netto dei fondi vincolati, accantonati e destinati di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, assoggettandolo a vincoli di spesa inerenti a obiettivi di finanza pubblica da realizzare su base regionale. Secondo un'interpretazione conforme a Costituzione, l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza, che ha la mera facoltà - e non l'obbligo - di metterlo a disposizione delle politiche regionali di investimento, in parte o per l'intero. In caso di libero esercizio di tale opzione, l'ente può destinare l'avanzo all'incremento degli spazi finanziari regionali; ove, viceversa, tale opzione solidaristica non sia ritenuta utile dall'ente titolare dell'avanzo, in capo allo stesso permane la disponibilità del suo impiego. (Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2016, n. 188 del 2016, n. 155 del 2015, n. 19 del 2015, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 60 del 2013 e n. 192 del 2012).
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché in riferimento agli artt. 4, 8, 48, 49, 51, 63 e 65 dello statuto speciale - dell'art. 1, comma 1, lett. b), primo periodo, della legge n. 164 del 2016, che introduce nell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, il comma 1-bis, il quale preclude, nel calcolo del bilancio in equilibrio, l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione "libero", pur accertato, al netto dei fondi vincolati, accantonati e destinati di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, assoggettandolo a vincoli di spesa inerenti a obiettivi di finanza pubblica da realizzare su base regionale. Secondo un'interpretazione conforme a Costituzione, l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza, che ha la mera facoltà - e non l'obbligo - di metterlo a disposizione delle politiche regionali di investimento, in parte o per l'intero. In caso di libero esercizio di tale opzione, l'ente può destinare l'avanzo all'incremento degli spazi finanziari regionali; ove, viceversa, tale opzione solidaristica non sia ritenuta utile dall'ente titolare dell'avanzo, in capo allo stesso permane la disponibilità del suo impiego. (Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2016, n. 188 del 2016, n. 155 del 2015, n. 19 del 2015, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 60 del 2013 e n. 192 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge
12/08/2016
n. 164
art. 1
co. 1
legge
24/12/2012
n. 243
art. 9
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte