Sentenza 236/2017 (ECLI:IT:COST:2017:236)
Massima numero 42139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  10/10/2017;  Decisione del  10/10/2017
Deposito del 10/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  42140  42141  42142  42143  42144  42145  42146  42147  42148


Titolo
Impiego pubblico - Avvocati dello Stato - Compensi professionali - Disciplina, mediante decreto-legge, dei criteri di determinazione - Decurtazioni e limitazioni del "compensato" e del "riscosso" - Assenza dei presupposti di necessità ed urgenza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TRGA del Trentino-Alto Adige, dal TAR Calabria, dal TAR Puglia, dal TAR Molise e dal TAR Campania, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dell'art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che ha modificato la disciplina dei compensi variabili del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per le prestazioni professionali rese nel difendere in giudizio le amministrazioni di riferimento. La novella, senza realizzare una riforma organica e di sistema del segmento lavorativo di riferimento, di per sé non compatibile con la decretazione d'urgenza, tiene conto della crisi economico-finanziaria presente al momento dell'emanazione e persegue la finalità di una revisione della spesa pubblica in uno dei settori di maggiore rilievo della stessa, quello inerente al costo per il personale della p.a., il cui riordino e contenimento costituiscono momenti di essenziale attuazione del buon andamento dell'azione amministrativa, senza che dunque manchi un coerente raccordo con le premesse della decretazione d'urgenza. Non sussiste, inoltre, disomogeneità tra la norma censurata e le altre del titolo e del capo di riferimento, ancora di più se si considera che quest'ultimo reca altre misure di revisione della spesa concernenti il personale. Neppure sussiste una manifesta irragionevolezza, a causa della mancata indicazione dell'entità del risparmio di spesa nella relazione tecnica di accompagnamento, perché la variabilità dei compensi in oggetto impone di valutare a consuntivo l'effettiva portata dell'intervento. Né, infine, rileva che l'articolo censurato subordini l'applicabilità della novella (nella sola parte relativa alla ripartizione del "riscosso") all'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di riferimento, tenuto conto sia dei tempi estremamente contenuti entro i quali le amministrazioni e le parti interessate dovevano procedere a siffatti adeguamenti (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), sia della stringente previsione correlata al mancato rispetto di tale termine (il blocco integrale della ripartizione del "riscosso" a far data dal 1° gennaio 2015).

La sindacabilità, in riferimento all'art. 77 Cost., della scelta del Governo di intervenire con decreto-legge va limitata ai soli casi di evidente mancanza dei presupposti in questione o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione. (Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2016, n. 133 del 2016 e n. 10 del 2015; ordinanza n. 72 del 2015).

La straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito. (Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2017 e n. 16 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 9  co. 

legge  11/08/2014  n. 114  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 2

Altri parametri e norme interposte