Impiego pubblico - Avvocati dello Stato - Compensi professionali - Criteri di determinazione dei compensi variabili - Abrogazione della disciplina del "compensato" - Denunciata violazione del principio di uguaglianza in riferimento alla disciplina degli avvocati delle altre amministrazioni pubbliche - Inidoneità del tertium comparationis - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate, per la inidoneità del tertium comparationis, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Calabria, dal TAR Puglia, dal TAR Molise e dal TAR Campania in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 9, commi 2 e 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che modificano la disciplina dei compensi variabili del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, disponendo l'abrogazione della previgente normativa relativa alla disciplina del "compensato". Le due categorie poste a raffronto, avuto riguardo ai relativi status giuridici ed economici, presentano connotazioni eterogenee, tali da inficiare il giudizio di comparazione richiesto. Infatti, gli avvocati e procuratori dello Stato sono stati espressamente sottratti al regime della privatizzazione che ha interessato il rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. e si caratterizzano, quindi, per una peculiarità ordinamentale che li differenzia dagli altri avvocati dipendenti della p.a., soggetti, di contro, alla contrattazione collettiva. (Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016, n. 192 del 2016 e n. 178 del 2015).
Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili le questioni ed i profili di costituzionalità dedotti dalle parti, ulteriori rispetto a quelli prospettati dai rimettenti, volti dunque ad ampliare o modificare il contenuto dei provvedimenti di rimessione. (Precedente citato: sentenza n. 83 del 2015).