Sentenza 236/2017 (ECLI:IT:COST:2017:236)
Massima numero 42142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  10/10/2017;  Decisione del  10/10/2017
Deposito del 10/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  42139  42140  42141  42143  42144  42145  42146  42147  42148


Titolo
Impiego pubblico - Avvocati dello Stato - Compensi professionali - Criteri di determinazione - Decurtazioni e limitazioni del "compensato" e del "riscosso" - Denunciata violazione dei principi di progressività della prestazione tributaria - Difetto integrale di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto integrale di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., dell'art. 9, commi 2, 3 e 6, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, e del comma 4 dello stesso articolo in riferimento all'art. 2 Cost., che modificano la disciplina dei compensi variabili (riducendoli) del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sul presupposto della natura tributaria delle decurtazioni e limitazioni imposte dalla novella. L'ordinanza di rimessione è connotata da incongruenze di contenuto tra motivazione e dispositivo; il rimettente fa inoltre un espresso riferimento anche al comma 2, ma solo in motivazione, senza peraltro supportare sul piano argomentativo il relativo richiamo.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 9  co. 2

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 9  co. 3

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 9  co. 4

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 9  co. 6

legge  11/08/2014  n. 114  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte