Sentenza 236/2017 (ECLI:IT:COST:2017:236)
Massima numero 42142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
10/10/2017; Decisione del
10/10/2017
Deposito del 10/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Titolo
Impiego pubblico - Avvocati dello Stato - Compensi professionali - Criteri di determinazione - Decurtazioni e limitazioni del "compensato" e del "riscosso" - Denunciata violazione dei principi di progressività della prestazione tributaria - Difetto integrale di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Impiego pubblico - Avvocati dello Stato - Compensi professionali - Criteri di determinazione - Decurtazioni e limitazioni del "compensato" e del "riscosso" - Denunciata violazione dei principi di progressività della prestazione tributaria - Difetto integrale di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto integrale di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., dell'art. 9, commi 2, 3 e 6, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, e del comma 4 dello stesso articolo in riferimento all'art. 2 Cost., che modificano la disciplina dei compensi variabili (riducendoli) del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sul presupposto della natura tributaria delle decurtazioni e limitazioni imposte dalla novella. L'ordinanza di rimessione è connotata da incongruenze di contenuto tra motivazione e dispositivo; il rimettente fa inoltre un espresso riferimento anche al comma 2, ma solo in motivazione, senza peraltro supportare sul piano argomentativo il relativo richiamo.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto integrale di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., dell'art. 9, commi 2, 3 e 6, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, e del comma 4 dello stesso articolo in riferimento all'art. 2 Cost., che modificano la disciplina dei compensi variabili (riducendoli) del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sul presupposto della natura tributaria delle decurtazioni e limitazioni imposte dalla novella. L'ordinanza di rimessione è connotata da incongruenze di contenuto tra motivazione e dispositivo; il rimettente fa inoltre un espresso riferimento anche al comma 2, ma solo in motivazione, senza peraltro supportare sul piano argomentativo il relativo richiamo.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/06/2014
n. 90
art. 9
co. 2
decreto-legge
24/06/2014
n. 90
art. 9
co. 3
decreto-legge
24/06/2014
n. 90
art. 9
co. 4
decreto-legge
24/06/2014
n. 90
art. 9
co. 6
legge
11/08/2014
n. 114
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte