Sentenza 236/2017 (ECLI:IT:COST:2017:236)
Massima numero 42143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  10/10/2017;  Decisione del  10/10/2017
Deposito del 10/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  42139  42140  42141  42142  42144  42145  42146  42147  42148


Titolo
Impiego pubblico - Avvocati dello Stato - Compensi professionali - Criteri di determinazione - Decurtazioni e limitazioni del "compensato" e del "riscosso" - Denunciata violazione dei principi di progressività della prestazione tributaria - Carenza di argomentazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionali, sollevate dal TAR Calabria in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., e dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 9, commi 3 e 6, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che modificano la disciplina dei compensi variabili (riducendoli) del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il TAR Calabria, nel dispositivo dell'ordinanza, non fa cenno ai citati parametri costituzionali, mentre le censure dirette nei confronti dei commi indicati, evocate nel solo dispositivo, sono prive di svolgimento argomentativo. Il TAR Puglia, invece, non indica esplicitamente, nel dispositivo, le disposizioni, interne all'art. 9, oggetto delle censure prospettate a sostegno della questione, mentre in motivazione fa un riferimento solo nominale ai commi indicati, limitandosi ad argomentare rilievi di incostituzionalità sul solo comma 4.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 9  co. 3

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 9  co. 6

legge  11/08/2014  n. 114  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte