Sentenza 236/2017 (ECLI:IT:COST:2017:236)
Massima numero 42143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
10/10/2017; Decisione del
10/10/2017
Deposito del 10/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Titolo
Impiego pubblico - Avvocati dello Stato - Compensi professionali - Criteri di determinazione - Decurtazioni e limitazioni del "compensato" e del "riscosso" - Denunciata violazione dei principi di progressività della prestazione tributaria - Carenza di argomentazione - Inammissibilità delle questioni.
Impiego pubblico - Avvocati dello Stato - Compensi professionali - Criteri di determinazione - Decurtazioni e limitazioni del "compensato" e del "riscosso" - Denunciata violazione dei principi di progressività della prestazione tributaria - Carenza di argomentazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionali, sollevate dal TAR Calabria in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., e dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 9, commi 3 e 6, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che modificano la disciplina dei compensi variabili (riducendoli) del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il TAR Calabria, nel dispositivo dell'ordinanza, non fa cenno ai citati parametri costituzionali, mentre le censure dirette nei confronti dei commi indicati, evocate nel solo dispositivo, sono prive di svolgimento argomentativo. Il TAR Puglia, invece, non indica esplicitamente, nel dispositivo, le disposizioni, interne all'art. 9, oggetto delle censure prospettate a sostegno della questione, mentre in motivazione fa un riferimento solo nominale ai commi indicati, limitandosi ad argomentare rilievi di incostituzionalità sul solo comma 4.
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionali, sollevate dal TAR Calabria in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., e dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 9, commi 3 e 6, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che modificano la disciplina dei compensi variabili (riducendoli) del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il TAR Calabria, nel dispositivo dell'ordinanza, non fa cenno ai citati parametri costituzionali, mentre le censure dirette nei confronti dei commi indicati, evocate nel solo dispositivo, sono prive di svolgimento argomentativo. Il TAR Puglia, invece, non indica esplicitamente, nel dispositivo, le disposizioni, interne all'art. 9, oggetto delle censure prospettate a sostegno della questione, mentre in motivazione fa un riferimento solo nominale ai commi indicati, limitandosi ad argomentare rilievi di incostituzionalità sul solo comma 4.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/06/2014
n. 90
art. 9
co. 3
decreto-legge
24/06/2014
n. 90
art. 9
co. 6
legge
11/08/2014
n. 114
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte