Sentenza 236/2017 (ECLI:IT:COST:2017:236)
Massima numero 42144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  10/10/2017;  Decisione del  10/10/2017
Deposito del 10/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  42139  42140  42141  42142  42143  42145  42146  42147  42148


Titolo
Impiego pubblico - Avvocati dello Stato - Compensi professionali - Criteri di determinazione - Decurtazioni e limitazioni del "compensato" e del "riscosso" - Denunciata violazione dei principi di progressività della prestazione tributaria e del principio di uguaglianza rispetto agli altri percettori di reddito di lavoro - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Calabria e dal TAR Campania, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., e dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 9, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014 che, modificando la disciplina dei compensi variabili del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dispone, riducendoli, l'abrogazione della previgente normativa relativa alla disciplina del "compensato". La fattispecie in esame non ha natura tributaria perché non determina una decurtazione patrimoniale, in quanto il diritto alla partecipazione "al riscosso" matura di pari passo con il progredire del giudizio, per cui l'avvocato dipendente può dirsi titolare solo di una aspettativa alla relativa pretesa patrimoniale. Quanto poi al sinallagma contrattuale, è di tutta evidenza che esso è modificato dalla novella; il comma 5, modificato in sede di conversione, ha introdotto infatti nel sistema verifiche di rendimento destinate ad incidere sul quantum del diritto a godere degli emolumenti in questione in ragione di alcuni filtri valutativi definiti dalla normazione secondaria, cosicché il diritto alle propine viene modulato differentemente in ragione del rendimento degli avvocati dipendenti.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. (Precedenti citati: sentenze n. 96 del 2016, n. 178 del 2015, n. 70 del 2015, n. 154 del 2014, n. 310 del 2013, n. 304 del 2013 e n. 233 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 9  co. 4

legge  11/08/2014  n. 114  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte