Impiego pubblico - Avvocati dello Stato - Compensi professionali - Criteri di determinazione - Decurtazioni e limitazioni del "compensato" e del "riscosso" - Disciplina intertemporale - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, nonché di quello, anche convenzionale, del legittimo affidamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 3, 25 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU, e dal TAR Campania in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Prot. add. alla richiamata Convenzione - dell'art. 9, commi 2, 4 e 8, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che in riferimento alla novella dei compensi variabili del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per le prestazioni professionali rese nel difendere in giudizio le amministrazioni di riferimento, impongono le riduzioni e le decurtazioni dei cc.dd. "compensato" e "riscosso" e dettano, al contempo, la relativa disciplina intertemporale di operatività della novella. La disciplina censurata, riguardo alla ipotesi del "compensato", limita l'applicabilità delle nuove norme alle sole pretese patrimoniali inerenti a prestazioni rese in giudizi definiti con provvedimento depositato (o con una transazione formalizzata) in data successiva alla entrata in vigore del decreto. Quanto al "riscosso", la novella è stata altresì subordinata alla avvenuta adozione dei parametri di rendimento, demandata alla fonte regolamentare, per cui deve ritenersi che le nuove norme siano destinate ad operare ex nunc. Va pertanto escluso che il legislatore abbia realizzato una scelta irragionevole e arbitraria, dal momento che le limitazioni e decurtazioni imposte trovano una incontroversa ratio nelle esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica, maturate in un contesto di necessità e urgenza quale quello indotto dalla grave crisi finanziaria nel cui ambito è intervenuta la novella in contestazione, considerando inoltre che essa circoscrive il perimetro di incidenza delle disposte decurtazioni, escludendo le modifiche alle prestazioni professionali inerenti a giudizi definiti con provvedimenti già depositati (o transazioni concluse) alla data di entrata in vigore del decreto o a quella di adeguamento del regolamento richiamato dal comma 5. È, poi, decisivo che alle modifiche peggiorative imposte dalla novella sia rimasta insensibile la voce retributiva legata allo stipendio tabellare, lo stesso corrisposto ai magistrati, la cui adeguatezza fonda, sul versante del relativo trattamento economico, le prerogative di indipendenza e autonomia assicurate dai principi costituzionali. Né, ancora, può ritenersi insignificante che la novella abbia neutralizzato integralmente solo la quota relativa al "compensato", l'unica effettivamente gravante sull'erario, mantenendo, per contro, la pretesa degli avvocati dello Stato a prendere parte alla ripartizione del "riscosso" in termini tali (il 50% delle somme recuperate dalla controparte) che non possono ritenersi indifferenti alla luce del complessivo trattamento economico. Del pari, si può anche escludere l'addotta violazione dell'art. 1 del Prot. add. alla CEDU, perché è salvaguardato il giusto equilibrio tra l'interesse generale della comunità e l'obbligo di proteggere i diritti fondamentali della persona. Infine, l'art. 6 CEDU è evocato erroneamente, giacché le disposizioni censurate non danno corpo ad alcuna ingerenza del potere legislativo sull'amministrazione della giustizia, e non mirano ad influenzare la definizione giudiziaria di una lite, presupposto oggettivo imprescindibile della tutela garantita dalla norma convenzionale indicata. (Precedenti citati: sentenze n. 304 del 2013 e n. 310 del 2013; ordinanza n. 261 del 2013).
Benché non sussista il divieto di irretroattività della legge, in quanto previsto dall'art. 25 Cost. soltanto per la legge penale, la facoltà del legislatore ordinario di modificare in peius la disciplina concernente i diritti soggettivi perfetti relativi a rapporti di durata richiede che la stessa sia giustificata da esigenze di assoluto rilievo, tali da imporre sacrifici eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso.
Non diversamente da quanto accade per i diritti, anche in caso di novità normativa destinata ad incidere su aspettative giuridicamente qualificate legate a rapporti di durata, occorre valutare, ex art. 3 Cost., ragionevolezza e proporzione della novella nell'ottica del necessario bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti. (Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016).
Per costante orientamento costituzionale, in termini non diversi da quanto elaborato sul tema dalla Corte EDU, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce un elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, la cui tutela non comporta, tuttavia, che nel nostro sistema costituzionale sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Tali disposizioni, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono tuttavia trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti. (Precedente citato: sentenza n. 16 del 2017).