Impiego pubblico - Avvocati dello Stato - Compensi professionali - Criteri di determinazione - Decurtazioni e limitazioni del "compensato" e del "riscosso" - Disciplina intertemporale - Denunciata lesione del principio della proporzionalità della retribuzione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Campania in riferimento all'art. 36 Cost., dell'art. 9, commi 2, 4 e 8, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che, in riferimento alla novella dei compensi variabili del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per le prestazioni professionali rese nel difendere in giudizio le amministrazioni di riferimento, impongono le riduzioni e le decurtazioni dei cc.dd. "compensato" e "riscosso" e dettano, al contempo, la relativa disciplina intertemporale di operatività della novella. Il rimettente, premessa la natura retributiva degli emolumenti presi in considerazione dalla novella, ha focalizzato l'attenzione esclusivamente sul contenuto delle riduzioni apportate dalla norma censurata, trascurando, nel quadro retributivo complessivo relativo alla categoria di riferimento, di valutare l'incidenza da ascrivere alla componente offerta dallo stipendio tabellare, rimasta insensibile alla novella; né, ancora, è stato dato il giusto peso al ruolo che deve ascriversi alla componente retributiva aggiuntiva legata agli emolumenti per il "riscosso", ancora riconosciuti, seppure in quota parte, agli avvocati dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 33 del 2009 e n. 624 del 1988).
Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio sulla sufficienza e sulla proporzionalità della retribuzione non può prescindere da una valutazione complessiva delle diverse voci che la compongono e non può essere svolto per singoli istituti. (Precedenti citati: sentenze n. 96 del 2016 e n. 154 del 2014).