Sentenza 236/2017 (ECLI:IT:COST:2017:236)
Massima numero 42148
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
10/10/2017; Decisione del
10/10/2017
Deposito del 10/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Titolo
Impiego pubblico - Avvocati dello Stato - Compensi professionali - Compensi variabili - Criteri di determinazione - Applicabilità di un tetto massimo - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Avvocati dello Stato - Compensi professionali - Compensi variabili - Criteri di determinazione - Applicabilità di un tetto massimo - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Calabria in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che stabilisce che i compensi variabili per gli avvocati dello Stato debbano essere computati ai fini del raggiungimento della soglia retributiva massima di cui all'art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011 e successive modificazioni. Nell'ordinanza di rimessione il rimettente non ha dedotto ed esplicitato se nel giudizio principale veniva in questione il superamento del limite di cui al citato art. 23-ter.
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Calabria in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che stabilisce che i compensi variabili per gli avvocati dello Stato debbano essere computati ai fini del raggiungimento della soglia retributiva massima di cui all'art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011 e successive modificazioni. Nell'ordinanza di rimessione il rimettente non ha dedotto ed esplicitato se nel giudizio principale veniva in questione il superamento del limite di cui al citato art. 23-ter.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/06/2014
n. 90
art. 9
co. 1
legge
11/08/2014
n. 114
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte