Ricorso in via principale - Impugnazione di legge "rinforzata" che rimette a legge ordinaria la regolazione della materia - Sussistenza di interesse attuale a ricorrere per effetto della sola pubblicazione della prima - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse attuale al ricorso, delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 4 della legge n. 164 del 2016, modificativo dell'art. 12 della legge n. 243 del 2012. Contrariamente a quanto eccepito, è da escludere - per ragioni testuali e logiche - che il modificato art. 12, nella parte in cui rimette a una "legge dello Stato" la definizione delle modalità del concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico, possa far rinvio a una successiva legge rinforzata, dovendo invece ritenersi che la legge rinforzata intenda ammettere l'intervento della legge ordinaria nella regolazione della materia. A parte ciò, l'eventualità che il rinvio in esame si traduca in una legge approvata a maggioranza assoluta non incide sull'interesse regionale a contestare il citato art. 12.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il giudizio promosso in via principale è condizionato alla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto. (Precedenti citati: sentenza n. 195 del 2017, n. 262 del 2016 e n. 195 del 2015).