Sentenza 237/2017 (ECLI:IT:COST:2017:237)
Massima numero 41623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  11/10/2017;  Decisione del  11/10/2017
Deposito del 10/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  41622  41624  41625  41626  41627  41628  41629  41630  41631


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma ripetitiva di precedente norma non impugnata - Portata innovativa della nuova disposizione - Ammissibilità della questione a prescindere da tale circostanza - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per mancanza di lesività della norma impugnata - proposta in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 164 del 2016, modificativo dell'art. 12 della legge n. 243 del 2012. Contrariamente a quanto eccepito, il fatto che il testo originario dell'art. 12 già rinviasse alla "legge dello Stato" la definizione delle modalità del concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico non è sufficiente a rendere ad esso sovrapponibile l'impugnato art. 4, il quale ha una portata chiaramente innovativa, in particolare là dove sostituisce il comma 2 e abroga il comma 3 dell'art. 12. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, una norma ripetitiva di una norma precedente è comunque impugnabile. (Precedente citato: sentenza n. 182 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

legge  12/08/2016  n. 164  art. 4  co. 

legge  24/12/2012  n. 243  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte