Sentenza 237/2017 (ECLI:IT:COST:2017:237)
Massima numero 41625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
11/10/2017; Decisione del
11/10/2017
Deposito del 10/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione mediante versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Definizione delle relative modalità - Rinvio alla legge ordinaria in sostituzione della precedente procedura amministrativa concertata - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, del principio dell'accordo tra lo Stato e le autonomie speciali nei rapporti finanziari, nonché del principio di leale collaborazione - Censure dedotte per la prima volta nella memoria d'udienza - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione mediante versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Definizione delle relative modalità - Rinvio alla legge ordinaria in sostituzione della precedente procedura amministrativa concertata - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, del principio dell'accordo tra lo Stato e le autonomie speciali nei rapporti finanziari, nonché del principio di leale collaborazione - Censure dedotte per la prima volta nella memoria d'udienza - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - in quanto dedotta non in ricorso, ma per la prima volta nella memoria illustrativa - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 164 del 2016, impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano - in riferimento agli artt. 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al principio dell'accordo in materia finanziaria e al principio di leale collaborazione - nella parte in cui, disciplinando il concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione mediante versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, affida la disciplina del relativo contributo alla legge ordinaria, e non più all'atto amministrativo adottato d'intesa con la Conferenza unificata. (Precedenti citati: sentenze n. 145 del 2016, n. 126 del 2017 e n. 154 del 2017).
È dichiarata inammissibile - in quanto dedotta non in ricorso, ma per la prima volta nella memoria illustrativa - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 164 del 2016, impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano - in riferimento agli artt. 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al principio dell'accordo in materia finanziaria e al principio di leale collaborazione - nella parte in cui, disciplinando il concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione mediante versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, affida la disciplina del relativo contributo alla legge ordinaria, e non più all'atto amministrativo adottato d'intesa con la Conferenza unificata. (Precedenti citati: sentenze n. 145 del 2016, n. 126 del 2017 e n. 154 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge
12/08/2016
n. 164
art. 4
co.
legge
24/12/2012
n. 243
art. 12
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 103
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte