Sentenza 237/2017 (ECLI:IT:COST:2017:237)
Massima numero 41626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
11/10/2017; Decisione del
11/10/2017
Deposito del 10/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione mediante versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Definizione delle relative modalità - Rinvio alla legge ordinaria - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della ricorrente e del principio dell'accordo tra lo Stato e le autonomie speciali nei rapporti finanziari - Censure dedotte per la prima volta nella memoria illustrativa - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione mediante versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Definizione delle relative modalità - Rinvio alla legge ordinaria - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della ricorrente e del principio dell'accordo tra lo Stato e le autonomie speciali nei rapporti finanziari - Censure dedotte per la prima volta nella memoria illustrativa - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - in quanto dedotta non in ricorso, ma per la prima volta nella memoria illustrativa - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 164 del 2016, impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - in riferimento agli artt. 48 e 49 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e al principio dell'accordo in materia finanziaria - nella parte in cui rinvia a una legge ordinaria la definizione delle modalità del concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione attraverso versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
È dichiarata inammissibile - in quanto dedotta non in ricorso, ma per la prima volta nella memoria illustrativa - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 164 del 2016, impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - in riferimento agli artt. 48 e 49 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e al principio dell'accordo in materia finanziaria - nella parte in cui rinvia a una legge ordinaria la definizione delle modalità del concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione attraverso versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge
12/08/2016
n. 164
art. 4
co. 1
legge
24/12/2012
n. 243
art. 12
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 48
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 49
Altri parametri e norme interposte