Sentenza 237/2017 (ECLI:IT:COST:2017:237)
Massima numero 41626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  11/10/2017;  Decisione del  11/10/2017
Deposito del 10/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  41622  41623  41624  41625  41627  41628  41629  41630  41631


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione mediante versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Definizione delle relative modalità - Rinvio alla legge ordinaria - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della ricorrente e del principio dell'accordo tra lo Stato e le autonomie speciali nei rapporti finanziari - Censure dedotte per la prima volta nella memoria illustrativa - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile - in quanto dedotta non in ricorso, ma per la prima volta nella memoria illustrativa - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 164 del 2016, impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - in riferimento agli artt. 48 e 49 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e al principio dell'accordo in materia finanziaria - nella parte in cui rinvia a una legge ordinaria la definizione delle modalità del concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione attraverso versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Atti oggetto del giudizio

legge  12/08/2016  n. 164  art. 4  co. 1

legge  24/12/2012  n. 243  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 48

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 49

Altri parametri e norme interposte