Sentenza 237/2017 (ECLI:IT:COST:2017:237)
Massima numero 41627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
11/10/2017; Decisione del
11/10/2017
Deposito del 10/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione mediante versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Definizione delle relative modalità - Rinvio alla legge ordinaria, anziché a una legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto - Denunciata violazione della riserva di legge rinforzata prevista in materia dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 - Insussistenza - Carattere relativo della evocata riserva di legge rinforzata e idoneità della norma impugnata a soddisfarla - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione mediante versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Definizione delle relative modalità - Rinvio alla legge ordinaria, anziché a una legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto - Denunciata violazione della riserva di legge rinforzata prevista in materia dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 - Insussistenza - Carattere relativo della evocata riserva di legge rinforzata e idoneità della norma impugnata a soddisfarla - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, modificativo dell'art. 12 della legge n. 243 del 2012, impugnato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto - in riferimento all'art. 5, comma 2, lett. c), della legge cost. n. 1 del 2012 - nella parte in cui rinvia a una legge ordinaria, anziché a una legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, la definizione delle modalità del concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico complessivo e alla sua riduzione attraverso versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Al pari della riserva di legge rinforzata posta dall'art. 81, sesto comma, Cost., anche la riserva di legge rinforzata prevista dal parametro evocato va intesa come relativa e non come assoluta, non essendo logico irrigidire totalmente in una legge rinforzata le modalità di concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico, dato che la materia finanziaria si colloca in un contesto per sua natura mutevole ed è per definizione soggetta a cambiamenti che richiedono capacità di rapido adattamento. Ciò posto, l'art. 12 della legge n. 243, come modificato dalla disposizione censurata, presenta un contenuto idoneo a soddisfare la riserva di cui all'evocato art. 5, comma 2, lett. c), poiché non si risolve nella mera ripetizione di esso, ma ne precisa condizioni e modalità di applicazione, prescrivendo (comma 2 dell'art. 12) che il concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito pubblico avvenga "tenuto conto dell'andamento del ciclo economico" e "attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, modificativo dell'art. 12 della legge n. 243 del 2012, impugnato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto - in riferimento all'art. 5, comma 2, lett. c), della legge cost. n. 1 del 2012 - nella parte in cui rinvia a una legge ordinaria, anziché a una legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, la definizione delle modalità del concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico complessivo e alla sua riduzione attraverso versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Al pari della riserva di legge rinforzata posta dall'art. 81, sesto comma, Cost., anche la riserva di legge rinforzata prevista dal parametro evocato va intesa come relativa e non come assoluta, non essendo logico irrigidire totalmente in una legge rinforzata le modalità di concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico, dato che la materia finanziaria si colloca in un contesto per sua natura mutevole ed è per definizione soggetta a cambiamenti che richiedono capacità di rapido adattamento. Ciò posto, l'art. 12 della legge n. 243, come modificato dalla disposizione censurata, presenta un contenuto idoneo a soddisfare la riserva di cui all'evocato art. 5, comma 2, lett. c), poiché non si risolve nella mera ripetizione di esso, ma ne precisa condizioni e modalità di applicazione, prescrivendo (comma 2 dell'art. 12) che il concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito pubblico avvenga "tenuto conto dell'andamento del ciclo economico" e "attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".
Atti oggetto del giudizio
legge
12/08/2016
n. 164
art. 4
co. 1
legge
24/12/2012
n. 243
art. 12
co.
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 5
co. 2
Altri parametri e norme interposte