Sentenza 237/2017 (ECLI:IT:COST:2017:237)
Massima numero 41627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  11/10/2017;  Decisione del  11/10/2017
Deposito del 10/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  41622  41623  41624  41625  41626  41628  41629  41630  41631


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione mediante versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Definizione delle relative modalità - Rinvio alla legge ordinaria, anziché a una legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto - Denunciata violazione della riserva di legge rinforzata prevista in materia dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 - Insussistenza - Carattere relativo della evocata riserva di legge rinforzata e idoneità della norma impugnata a soddisfarla - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, modificativo dell'art. 12 della legge n. 243 del 2012, impugnato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto - in riferimento all'art. 5, comma 2, lett. c), della legge cost. n. 1 del 2012 - nella parte in cui rinvia a una legge ordinaria, anziché a una legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, la definizione delle modalità del concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico complessivo e alla sua riduzione attraverso versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Al pari della riserva di legge rinforzata posta dall'art. 81, sesto comma, Cost., anche la riserva di legge rinforzata prevista dal parametro evocato va intesa come relativa e non come assoluta, non essendo logico irrigidire totalmente in una legge rinforzata le modalità di concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico, dato che la materia finanziaria si colloca in un contesto per sua natura mutevole ed è per definizione soggetta a cambiamenti che richiedono capacità di rapido adattamento. Ciò posto, l'art. 12 della legge n. 243, come modificato dalla disposizione censurata, presenta un contenuto idoneo a soddisfare la riserva di cui all'evocato art. 5, comma 2, lett. c), poiché non si risolve nella mera ripetizione di esso, ma ne precisa condizioni e modalità di applicazione, prescrivendo (comma 2 dell'art. 12) che il concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito pubblico avvenga "tenuto conto dell'andamento del ciclo economico" e "attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".

Atti oggetto del giudizio

legge  12/08/2016  n. 164  art. 4  co. 1

legge  24/12/2012  n. 243  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 5  co. 2

Altri parametri e norme interposte