Sentenza 237/2017 (ECLI:IT:COST:2017:237)
Massima numero 41628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
11/10/2017; Decisione del
11/10/2017
Deposito del 10/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Province autonome alla riduzione del debito pubblico - Ipotizzato assoggettamento di esse all'obbligo di partecipare alla riduzione attraverso versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge statale ordinaria - Ricorsi della Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Denunciato contrasto con la disciplina del concorso regionale e provinciale prevista dallo statuto speciale e dalla legge rinforzata adottata in base ad accordo con lo Stato - Interpretazione adeguatrice della disposizione impugnata - Impossibilità, alla stregua di essa, che la legge ordinaria introduca forme di contributo diverse e ulteriori rispetto a quelle statutariamente previste - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Province autonome alla riduzione del debito pubblico - Ipotizzato assoggettamento di esse all'obbligo di partecipare alla riduzione attraverso versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge statale ordinaria - Ricorsi della Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Denunciato contrasto con la disciplina del concorso regionale e provinciale prevista dallo statuto speciale e dalla legge rinforzata adottata in base ad accordo con lo Stato - Interpretazione adeguatrice della disposizione impugnata - Impossibilità, alla stregua di essa, che la legge ordinaria introduca forme di contributo diverse e ulteriori rispetto a quelle statutariamente previste - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Trentino-Alto Adige - in riferimento agli artt. 79 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - in quanto imporrebbe alle Province autonome e alla stessa Regione di concorrere alla riduzione del debito pubblico "attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato". Il concorso degli enti territoriali del Trentino-Alto Adige al pagamento degli oneri del debito pubblico è regolato (per gli anni 2018-2022 e per gli anni successivi al 2022, rispettivamente) dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 79 dello statuto speciale, i quali hanno rango costituzionale, nonché (per gli anni 2014-2017) dall'art. 1, comma 410, della legge n. 190 del 2014, che va posto sullo stesso piano, essendo stato approvato ai sensi dell'art. 104 dello statuto. Poiché tali disposizioni sono successive alla legge cost. n. 1 del 2012 e regolano specificamente il concorso della Regione autonoma e delle Province autonome al pagamento degli oneri del debito pubblico, il censurato art. 4 della legge n. 164 del 2016 - non potendo discostarsi da esse, in quanto di rango sottordinato - deve essere inteso, in via di interpretazione adeguatrice, nel senso che esso non incide sul concorso della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome alla riduzione del debito pubblico e parimenti nel senso che tale concorso resta quello stabilito dalle norme statutarie evocate. In base a tale interpretazione costituzionalmente orientata - confermata anche dai commi 4, primo periodo, e 4-septies del medesimo art. 79 dello statuto - la legge ordinaria prevista dall'art. 12 della legge n. 243 del 2012, come modificato dalla disposizione censurata, non potrà introdurre diverse e ulteriori forme di contributo a carico dei predetti enti autonomi. (Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017).
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Trentino-Alto Adige - in riferimento agli artt. 79 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - in quanto imporrebbe alle Province autonome e alla stessa Regione di concorrere alla riduzione del debito pubblico "attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato". Il concorso degli enti territoriali del Trentino-Alto Adige al pagamento degli oneri del debito pubblico è regolato (per gli anni 2018-2022 e per gli anni successivi al 2022, rispettivamente) dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 79 dello statuto speciale, i quali hanno rango costituzionale, nonché (per gli anni 2014-2017) dall'art. 1, comma 410, della legge n. 190 del 2014, che va posto sullo stesso piano, essendo stato approvato ai sensi dell'art. 104 dello statuto. Poiché tali disposizioni sono successive alla legge cost. n. 1 del 2012 e regolano specificamente il concorso della Regione autonoma e delle Province autonome al pagamento degli oneri del debito pubblico, il censurato art. 4 della legge n. 164 del 2016 - non potendo discostarsi da esse, in quanto di rango sottordinato - deve essere inteso, in via di interpretazione adeguatrice, nel senso che esso non incide sul concorso della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome alla riduzione del debito pubblico e parimenti nel senso che tale concorso resta quello stabilito dalle norme statutarie evocate. In base a tale interpretazione costituzionalmente orientata - confermata anche dai commi 4, primo periodo, e 4-septies del medesimo art. 79 dello statuto - la legge ordinaria prevista dall'art. 12 della legge n. 243 del 2012, come modificato dalla disposizione censurata, non potrà introdurre diverse e ulteriori forme di contributo a carico dei predetti enti autonomi. (Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge
12/08/2016
n. 164
art. 4
co. 1
legge
24/12/2012
n. 243
art. 12
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
Altri parametri e norme interposte