Sentenza 237/2017 (ECLI:IT:COST:2017:237)
Massima numero 41629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  11/10/2017;  Decisione del  11/10/2017
Deposito del 10/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  41622  41623  41624  41625  41626  41627  41628  41630  41631


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione mediante versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Definizione delle relative modalità - Rinvio alla legge ordinaria in sostituzione della precedente procedura amministrativa concertata - Ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Insussistenza di alcuna riserva costituzionale di procedura amministrativa concertata - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. b), della legge n. 164 del 2016, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Trentino-Alto Adige - in riferimento al principio di leale collaborazione - in quanto, affidando la disciplina del contributo al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato alla legge ordinaria, e non più all'atto amministrativo adottato d'intesa con la Conferenza unificata, priverebbe gli enti territoriali di ogni possibilità di coinvolgimento nella relativa decisione, non essendo il principio di leale collaborazione riferibile alla funzione legislativa. La previsione di un intervento legislativo unilaterale dello Stato, in sostituzione della determinazione amministrativa definita tramite accordo precedentemente prevista, non è censurabile invocando una sorta di riserva costituzionale di procedura amministrativa concertata, aperta alla partecipazione dei diversi livelli di governo interessati dal coordinamento finanziario, poiché l'esistenza di una simile riserva è già stata esclusa dalla giurisprudenza costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 250 del 2015; sentenza n. 88 del 2014, che aveva introdotto la necessità dell'intesa in Conferenza unificata ai fini della disciplina amministrativa del contributo).

Atti oggetto del giudizio

legge  12/08/2016  n. 164  art. 4  co. 1

legge  24/12/2012  n. 243  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte