Sentenza 237/2017 (ECLI:IT:COST:2017:237)
Massima numero 41630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
11/10/2017; Decisione del
11/10/2017
Deposito del 10/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione mediante versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Definizione delle relative modalità - Coinvolgimento delle Regioni nella formazione della legge ordinaria regolatrice - Omessa previsione - Ricorsi delle Regioni Lombardia, Liguria e Veneto - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione mediante versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Definizione delle relative modalità - Coinvolgimento delle Regioni nella formazione della legge ordinaria regolatrice - Omessa previsione - Ricorsi delle Regioni Lombardia, Liguria e Veneto - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, impugnato dalle Regioni Lombardia, Liguria e Veneto - in riferimento al principio di leale collaborazione [e agli artt. 5 e 114 Cost.] - nella parte in cui non prevede un coinvolgimento regionale nell'adozione della legge ordinaria destinata a definire le modalità del concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito pubblico. Il forte impatto che tale concorso (vieppiù in quanto realizzato attraverso versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato) produce sull'autonomia finanziaria regionale comporta un'esigenza collaborativa (già riconosciuta dalla sentenza n. 88 del 2014), la quale - se impone allo Stato di improntare la sua attività di coordinamento della finanza pubblica a canoni di ragionevolezza e di imparzialità nei confronti dei soggetti chiamati a concorrere alla manovra - non conduce, tuttavia, al coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di formazione della legge regolatrice delle modalità del concorso. Per costante giurisprudenza costituzionale, infatti, nel principio di leale collaborazione non può essere rinvenuto un fondamento costituzionale all'applicazione dei meccanismi collaborativi nel procedimento legislativo; né dalle specifiche ipotesi in cui la Costituzione prescrive che una legge statale ordinaria sia preceduta da un raccordo con le Regioni (artt. 116, terzo comma, 132, secondo comma, e 133, primo comma, Cost.) può inferirsi come regola che le leggi statali incidenti sull'autonomia regionale siano implicitamente rinforzate da un vincolo procedimentale di collaborazione con le Regioni; infine, la necessità - statuita dalla sentenza n. 251 del 2016 - di meccanismi collaborativi (intese con la Conferenza unificata o con la Conferenza Stato-Regioni) nella legge delega per la riforma delle pubbliche amministrazioni si riferisce segnatamente al rapporto che intercorre tra legge delega e decreto legislativo, onde non sarebbe corretto estenderne la portata al diverso rapporto intercorrente tra legge rinforzata e legge ordinaria. (Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2014; sentenze n. 107 del 2016 e n. 19 del 2015; sentenze n. 192 del 2017, n. 43 del 2016, n. 250 del 2015, n. 63 del 2013, n. 79 del 2011, n. 278 del 2010, n. 112 del 2010, n. 100 del 2010, n. 298 del 2009, n. 249 del 2009, n. 247 del 2009, n. 232 del 2009, n. 225 del 2009, n. 107 del 2009, n. 12 del 2009, n. 401 del 2007, n. 98 del 2007, n. 181 del 2006, n. 272 del 2005, n. 196 del 2004, n. 437 del 2001; sentenza n. 251 del 2016).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, impugnato dalle Regioni Lombardia, Liguria e Veneto - in riferimento al principio di leale collaborazione [e agli artt. 5 e 114 Cost.] - nella parte in cui non prevede un coinvolgimento regionale nell'adozione della legge ordinaria destinata a definire le modalità del concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito pubblico. Il forte impatto che tale concorso (vieppiù in quanto realizzato attraverso versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato) produce sull'autonomia finanziaria regionale comporta un'esigenza collaborativa (già riconosciuta dalla sentenza n. 88 del 2014), la quale - se impone allo Stato di improntare la sua attività di coordinamento della finanza pubblica a canoni di ragionevolezza e di imparzialità nei confronti dei soggetti chiamati a concorrere alla manovra - non conduce, tuttavia, al coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di formazione della legge regolatrice delle modalità del concorso. Per costante giurisprudenza costituzionale, infatti, nel principio di leale collaborazione non può essere rinvenuto un fondamento costituzionale all'applicazione dei meccanismi collaborativi nel procedimento legislativo; né dalle specifiche ipotesi in cui la Costituzione prescrive che una legge statale ordinaria sia preceduta da un raccordo con le Regioni (artt. 116, terzo comma, 132, secondo comma, e 133, primo comma, Cost.) può inferirsi come regola che le leggi statali incidenti sull'autonomia regionale siano implicitamente rinforzate da un vincolo procedimentale di collaborazione con le Regioni; infine, la necessità - statuita dalla sentenza n. 251 del 2016 - di meccanismi collaborativi (intese con la Conferenza unificata o con la Conferenza Stato-Regioni) nella legge delega per la riforma delle pubbliche amministrazioni si riferisce segnatamente al rapporto che intercorre tra legge delega e decreto legislativo, onde non sarebbe corretto estenderne la portata al diverso rapporto intercorrente tra legge rinforzata e legge ordinaria. (Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2014; sentenze n. 107 del 2016 e n. 19 del 2015; sentenze n. 192 del 2017, n. 43 del 2016, n. 250 del 2015, n. 63 del 2013, n. 79 del 2011, n. 278 del 2010, n. 112 del 2010, n. 100 del 2010, n. 298 del 2009, n. 249 del 2009, n. 247 del 2009, n. 232 del 2009, n. 225 del 2009, n. 107 del 2009, n. 12 del 2009, n. 401 del 2007, n. 98 del 2007, n. 181 del 2006, n. 272 del 2005, n. 196 del 2004, n. 437 del 2001; sentenza n. 251 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge
12/08/2016
n. 164
art. 4
co. 1
legge
24/12/2012
n. 243
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Altri parametri e norme interposte