Ordinanza 238/2017 (ECLI:IT:COST:2017:238)
Massima numero 39576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  25/10/2017;  Decisione del  25/10/2017
Deposito del 10/11/2017; Pubblicazione in G. U. 15/11/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione abitativa non registrati nel termine prescritto - Importo annuo "del canone di locazione ovvero dell'indennità di occupazione", dovuto dai conduttori che, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 e il 16 luglio 2015, avevano corrisposto il c.d. canone Catastale - Determinazione in misura pari al triplo della rendita catastale dell'immobile - Denunciata elusione del giudicato costituzionale nonché violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza e del diritto alla proprietà privata - Erronea esegesi della norma censurata - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui sostituisce l'art. 13, comma 5, della legge n. 431 del 1998, censurato - dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3, 42 e 136 Cost., e dal Tribunale di Milano in relazione all'art. 136 Cost. - in quanto replicherebbe il c.d. "contratto catastale", introdotto dall'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 e prorogato, nei suoi effetti, dall'art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014), l'uno e l'altro dichiarati costituzionalmente illegittimi dalle sentenze n. 50 del 2014 e n. 169 del 2015. Contrariamente all'erronea esegesi presupposta dai rimettenti, la norma censurata non ripristina né ridefinisce il contenuto (relativo a durata e corrispettivo) dei pregressi contratti non tempestivamente registrati, la cui convalida, ad opera delle citate disposizioni, è venuta meno, ex tunc, in conseguenza delle correlative declaratorie di illegittimità costituzionale; essa invece - come già affermato dalla sentenza n. 87 del 2017 - prevede una predeterminazione forfettaria del danno patito dal locatore e/o della misura dell'indennizzo dovuto dal conduttore, in ragione della occupazione illegittima del bene locato, stante la nullità del contratto e, dunque, l'assenza di suoi effetti ab origine. Infatti, non essendovi alcuna forma di sanatoria ex lege del rapporto di locazione, la disciplina del pagamento dell'importo annuo (pari al triplo della rendita catastale dell'immobile) non può che collegarsi alla pregressa illegittima detenzione del bene immobile in forza di titolo nullo e privo di effetti, ed essere dunque propriamente attinente al profilo dell'arricchimento indebito del conduttore, cui è coerente il pagamento di un'indennità di occupazione e non di un canone di locazione. La selezione dei destinatari della norma - riferita ai conduttori che, fino al 16 luglio 2015 (data di deposito della sentenza caducatoria n. 169 del 2015), avevano corrisposto il canone locativo nella misura fissata dall'art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 - trova giustificazione nella particolare situazione di diritto, ingenerata dalla normativa poi dichiarata incostituzionale, sulla quale il conduttore aveva però riposto affidamento, essendosi conformato a quanto da essa disposto; di conseguenza, risulta non irragionevole il parziale e temporaneo pregiudizio economico che, a fini di tutela di un siffatto affidamento, possa esserne derivato al proprietario locatore. (Precedente specifico citato: sentenza n. 87 del 2017. Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2014 e n. 169 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 59

legge  09/12/1998  n. 431  art. 13  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte