Sentenza 239/2017 (ECLI:IT:COST:2017:239)
Massima numero 40014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  26/09/2017;  Decisione del  26/09/2017
Deposito del 15/11/2017; Pubblicazione in G. U. 22/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  40013


Titolo
Processo penale - Indagini preliminari - Individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA - Inapplicabilità delle garanzie difensive previste per gli accertamenti tecnici non ripetibili - Denunciata lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Insussistenza dei vizi prospettati - Assimilabilità del prelievo di tracce biologiche all'accertamento tecnico solo in casi particolari - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 360 cod. proc. pen., censurato dalla Corte d'assise d'appello di Roma - in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - nella parte in cui non prevede che le garanzie difensive previste per gli accertamenti tecnici non ripetibili riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA. Non è, nella sua assolutezza, condivisibile la tesi secondo cui il prelievo di tracce biologiche, per sua natura, avrebbe caratteristiche tali da differenziarlo dai meri "rilievi" e farlo assimilare in ogni caso a un accertamento tecnico preventivo, con le inerenti garanzie difensive. Il solo fatto che concerna rilievi o prelevamenti di reperti "utili per la ricerca del DNA" non modifica la natura dell'atto di indagine (anche per l'esistenza di protocolli che possono rendere routinaria l'operazione) e non ne giustifica di per sé la sottoposizione a un regime complesso come quello previsto per l'accertamento tecnico non ripetibile, le cui forme potrebbero risultare assai spesso incompatibili con l'urgenza, nel corso delle indagini, di eseguire il prelievo. Ciò però non esclude che il prelievo di tracce biologiche, come altre operazioni di repertazione, richieda, in casi particolari, valutazioni e scelte circa il procedimento da adottare, oltre che non comuni competenze e abilità tecniche per eseguirlo, e in questo caso, ma soltanto in questo (rimesso in concreto all'apprezzamento del giudice), può ritenersi che quell'atto di indagine costituisca a sua volta oggetto di un accertamento tecnico, prodromico rispetto all'altro da eseguire poi sul reperto prelevato.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 360  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte