Fonti del diritto - In genere - Norme di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale - Ratio - Espressione di un potere permanente e stabile attribuito in ragione dell'autonomia - Limiti - Rispetto dei principi costituzionali e corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto - Conseguente legittimazione della Corte dei conti di sindacarne la legittimità costituzionale in sede di giudizio di parificazione. (Classif. 106001).
Le norme di attuazione dello statuto speciale si basano su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile, e sono dotate di competenza riservata e separata rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica. Tali fonti sono pertanto idonee a introdurre una disciplina innovativa nel rispetto, tuttavia, dei principi costituzionali e del limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale. (Precedenti: S. 9/2024 - mass. 45952; S. 316/2004 - mass. 28807; S. 353/2001 - mass. 26598; S. 160/1985 - mass. 10946; S. 212/1984 - mass. 9644).
La Corte dei conti è legittimata a sollevare questioni di legittimità costituzionale nel giudizio di parificazione del rendiconto generale regionale proprio in considerazione della speciale procedura prevista per l’adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali, per fugare zone d’ombra nel controllo di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 138/2019 - mass. 42392; S. 196/2018 - mass. 40372).