Sentenza 120/2024 (ECLI:IT:COST:2024:120)
Massima numero 46315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  21/05/2024;  Decisione del  21/05/2024
Deposito del 04/07/2024; Pubblicazione in G. U. 10/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46313  46314  46316  46317


Titolo
Fonti del diritto - In genere - Norme di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale - Ratio - Espressione di un potere permanente e stabile attribuito in ragione dell'autonomia - Limiti - Rispetto dei principi costituzionali e corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto - Conseguente legittimazione della Corte dei conti di sindacarne la legittimità costituzionale in sede di giudizio di parificazione. (Classif. 106001).

Testo

Le norme di attuazione dello statuto speciale si basano su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile, e sono dotate di competenza riservata e separata rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica. Tali fonti sono pertanto idonee a introdurre una disciplina innovativa nel rispetto, tuttavia, dei principi costituzionali e del limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale. (Precedenti: S. 9/2024 - mass. 45952; S. 316/2004 - mass. 28807; S. 353/2001 - mass. 26598; S. 160/1985 - mass. 10946; S. 212/1984 - mass. 9644).

La Corte dei conti è legittimata a sollevare questioni di legittimità costituzionale nel giudizio di parificazione del rendiconto generale regionale proprio in considerazione della speciale procedura prevista per l’adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali, per fugare zone d’ombra nel controllo di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 138/2019 - mass. 42392; S. 196/2018 - mass. 40372).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte