Sentenza 240/2017 (ECLI:IT:COST:2017:240)
Massima numero 40612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  24/10/2017;  Decisione del  24/10/2017
Deposito del 15/11/2017; Pubblicazione in G. U. 22/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  40613  40614  40615  40616


Titolo
Imposte e tasse - Imposta di consumo sui prodotti succedanei al fumo (c.d. sigarette elettroniche) - Assoggettamento dei liquidi da inalazione senza combustione, contenenti o meno nicotina, al medesimo regime fiscale - Denunciata violazione del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di svolgimento argomentativo della censura - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile - per mancata articolazione di specifiche censure in relazione al parametro evocato - la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio in riferimento all'art. 97 Cost. ed avente ad oggetto l'art. 62-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 504 del 1995, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), del d.lgs. n. 188 del 2014.

Per costante giurisprudenza, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale priva di un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe violazione del parametro costituzionale evocato. (Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2016, n. 120 del 2015 e n. 236 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  26/10/1995  n. 504  art. 62  co. 1

decreto legislativo  15/12/2014  n. 188  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte