Sentenza 240/2017 (ECLI:IT:COST:2017:240)
Massima numero 40614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
24/10/2017; Decisione del
24/10/2017
Deposito del 15/11/2017; Pubblicazione in G. U. 22/11/2017
Titolo
Imposte e tasse - Imposta di consumo sui prodotti succedanei al fumo (c.d. sigarette elettroniche) - Assoggettamento dei liquidi da inalazione senza combustione, contenenti o meno nicotina, alla medesima aliquota impositiva, pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sul quantitativo equivalente di sigarette - Denunciata indeterminatezza della base imponibile e lesione della riserva (relativa) di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Imposta di consumo sui prodotti succedanei al fumo (c.d. sigarette elettroniche) - Assoggettamento dei liquidi da inalazione senza combustione, contenenti o meno nicotina, alla medesima aliquota impositiva, pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sul quantitativo equivalente di sigarette - Denunciata indeterminatezza della base imponibile e lesione della riserva (relativa) di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio in riferimento all'art. 23 Cost. - dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 504 del 1995, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), del d.lgs. n. 188 del 2014, nella parte in cui assoggetta alla medesima imposta di consumo (pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette) i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali. A differenza del testo originario del medesimo art. 62-quater, caducato dalla sentenza n. 83 del 2015, la disposizione in esame soddisfa i requisiti della riserva (relativa) di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, poiché gli elementi essenziali della fattispecie impositiva sono determinati dalla fonte primaria in maniera esaustiva, risultando di conseguenza sufficientemente delimitata la discrezionalità dell'amministrazione. A quest'ultima, infatti, non spetta alcuno spazio definitorio dell'oggetto dell'imposizione (rappresentato dai "prodotti da inalazione costituiti da sostanze liquide", secondo la destinazione d'uso datane dal fabbricante), ma solo la determinazione, sulla base di criteri già individuati dalla norma di legge (prezzo medio e tempi di aspirazione), del procedimento tecnico teso ad individuare il quantitativo equivalente di sigarette per l'applicazione dell'imposta nella misura indicata. (Precedente citato: sentenza n. 83 del 2015, dichiarativa dell'incostituzionalità del testo originario dell'art. 62-quater, tra l'altro per indeterminatezza della base impositiva).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio in riferimento all'art. 23 Cost. - dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 504 del 1995, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), del d.lgs. n. 188 del 2014, nella parte in cui assoggetta alla medesima imposta di consumo (pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette) i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali. A differenza del testo originario del medesimo art. 62-quater, caducato dalla sentenza n. 83 del 2015, la disposizione in esame soddisfa i requisiti della riserva (relativa) di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, poiché gli elementi essenziali della fattispecie impositiva sono determinati dalla fonte primaria in maniera esaustiva, risultando di conseguenza sufficientemente delimitata la discrezionalità dell'amministrazione. A quest'ultima, infatti, non spetta alcuno spazio definitorio dell'oggetto dell'imposizione (rappresentato dai "prodotti da inalazione costituiti da sostanze liquide", secondo la destinazione d'uso datane dal fabbricante), ma solo la determinazione, sulla base di criteri già individuati dalla norma di legge (prezzo medio e tempi di aspirazione), del procedimento tecnico teso ad individuare il quantitativo equivalente di sigarette per l'applicazione dell'imposta nella misura indicata. (Precedente citato: sentenza n. 83 del 2015, dichiarativa dell'incostituzionalità del testo originario dell'art. 62-quater, tra l'altro per indeterminatezza della base impositiva).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
26/10/1995
n. 504
art. 62
co. 1
decreto legislativo
15/12/2014
n. 188
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte