Sentenza 240/2017 (ECLI:IT:COST:2017:240)
Massima numero 40615
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  24/10/2017;  Decisione del  24/10/2017
Deposito del 15/11/2017; Pubblicazione in G. U. 22/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  40612  40613  40614  40616


Titolo
Imposte e tasse - Imposta di consumo sui prodotti succedanei al fumo (c.d. sigarette elettroniche) - Assoggettamento dei liquidi da inalazione senza combustione, contenenti o meno nicotina, alla medesima aliquota impositiva, pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sul quantitativo equivalente di sigarette - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e del diritto alla salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 504 del 1995, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), del d.lgs. n. 188 del 2014, nella parte in cui assoggetta alla medesima imposta di consumo (pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette) i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali. La disposizione censurata effettua una differenziazione ragionevole tra sigarette elettroniche e sigarette tradizionali, fondata, nell'esercizio della discrezionalità legislativa, sul diverso processo di assunzione del fumo elettronico e del fumo da sigarette tradizionali, e, ritenendo quest'ultimo più dannoso per la salute del consumatore, tassa i prodotti liquidi da inalazione in misura ridotta rispetto ai prodotti tradizionali da fumo, così facendo venir meno l'equiparazione fiscale tra liquidi non nicotinici (nonché parti meccaniche della sigaretta elettronica) e sigarette tradizionali, che rendeva irragionevole il caducato testo originario del medesimo art. 62-quater. Eliminata tale equiparazione, rientra nell'apprezzamento del legislatore adottare la medesima aliquota per liquidi nicotinici e liquidi solo aromatici, risultando peraltro tale scelta corroborata anche da ragioni attinenti alla tutela della salute, tenuto conto dell'attrattività che l'inalazione senza combustione, pur priva di nicotina, potrebbe avere rispetto ai giovani e ai non fumatori (ciò che emerge dal considerando n. 47 della direttiva 2014/40/UE e dalla raccomandazione OMS 18 ottobre 2014). (Precedente citato: sentenza n. 83 del 2015, dichiarativa dell'incostituzionalità del testo originario dell'art. 62-quater, tra l'altro per irragionevolezza dell'aliquota unica d'imposta equiparata all'accisa sulle sigarette tradizionali).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  26/10/1995  n. 504  art. 62  co. 1

decreto legislativo  15/12/2014  n. 188  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte