Imposte e tasse - Imposta di consumo sui prodotti succedanei al fumo (c.d. sigarette elettroniche) - Assoggettamento dei liquidi da inalazione senza combustione, contenenti o meno nicotina, alla medesima aliquota impositiva, pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sul quantitativo equivalente di sigarette - Denunciata violazione del principio di capacità contributiva - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost. - dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 504 del 1995, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), del d.lgs. n. 188 del 2014, nella parte in cui assoggetta alla medesima imposta di consumo (pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette) i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali. L'imposta in questione - la cui finalità primaria è data dal recupero di un'entrata erariale (l'accisa sui tabacchi lavorati) erosa dal mercato delle sigarette elettroniche - non contrasta con il principio di capacità contributiva, in quanto colpisce beni del tutto voluttuari, immessi in consumo dai fabbricanti e dai produttori, che per ciò stesso dimostrano una capacità contributiva adeguata, così come i consumatori finali sui quali viene traslata l'imposta. La finalità secondaria di tutela della salute propria dell'imposta di consumo, che già di per sé giustifica l'imposizione sui prodotti nicotinici, legittima anche l'eventuale effetto di disincentivo, in nome del principio di precauzione, nei confronti di prodotti privi di nicotina che potrebbero costituire un tramite verso il tabacco.
Al legislatore spetta un'ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s'ispira l'attività di imposizione fiscale, essendogli consentito - sia pure con il limite della non arbitrarietà - di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza. (Precedente citato: sentenza n. 111 del 1997).