Sentenza 241/2017 (ECLI:IT:COST:2017:241)
Massima numero 41131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  24/10/2017;  Decisione del  24/10/2017
Deposito del 20/11/2017; Pubblicazione in G. U. 22/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  41132  41133  41134  41135  41136


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Eventuale carenza rispetto ad un argomento meramente rafforzativo della censura proposta - Ininfluenza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ., che, nei giudizi previdenziali, prescrive alla parte ricorrente di indicare espressamente il valore della prestazione dedotta, a pena di inammissibilità del ricorso. L'eccezione contesta un asserto del rimettente (avvenuta liquidazione delle spese di primo grado nel rispetto del limite legale previsto dallo stesso art. 152) che è solo rafforzativo delle censure di irragionevolezza e sproporzione della previsione di inammissibilità del ricorso a fronte di un inadempimento meramente formale.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile (disp. att.)    n.   art. 152  co. 

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 38  co. 1

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte