Sentenza 241/2017 (ECLI:IT:COST:2017:241)
Massima numero 41132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  24/10/2017;  Decisione del  24/10/2017
Deposito del 20/11/2017; Pubblicazione in G. U. 22/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  41131  41133  41134  41135  41136


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Sussistenza alla stregua di presupposto interpretativo non manifestamente implausibile - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ., che, nei giudizi previdenziali, prescrive alla parte ricorrente di indicare espressamente il valore della prestazione dedotta, a pena di inammissibilità del ricorso. Non è, infatti, manifestamente implausibile il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, secondo cui la lettera della norma, imponendo una dichiarazione esplicita, non permetterebbe, in mancanza d'essa, di desumere il valore della prestazione dal contesto complessivo del ricorso.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile (disp. att.)    n.   art. 152  co. 

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 38  co. 1

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte