Sentenza 241/2017 (ECLI:IT:COST:2017:241)
Massima numero 41133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  24/10/2017;  Decisione del  24/10/2017
Deposito del 20/11/2017; Pubblicazione in G. U. 22/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  41131  41132  41134  41135  41136


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Sufficienza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione dell'ordinanza - della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ., che, nei giudizi previdenziali, prescrive alla parte ricorrente di indicare espressamente il valore della prestazione dedotta, a pena di inammissibilità del ricorso. Contrariamente a quanto eccepito, il giudice a quo, nel denunciare l'irragionevolezza e la sproporzione della previsione dell'inammissibilità del ricorso, ne ha individuato i motivi in generale nella gravità e non emendabilità della sanzione, che, a fronte di un inadempimento formale, costringerebbe la parte ad una nuova iniziativa giudiziaria, con possibili gravose conseguenze in ordine al maturarsi della decadenza e della prescrizione.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile (disp. att.)    n.   art. 152  co. 

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 38  co. 1

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte