Sentenza 241/2017 (ECLI:IT:COST:2017:241)
Massima numero 41134
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
24/10/2017; Decisione del
24/10/2017
Deposito del 20/11/2017; Pubblicazione in G. U. 22/11/2017
Titolo
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte del rimettente in ragione del tenore letterale della disposizione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte del rimettente in ragione del tenore letterale della disposizione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa sperimentazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata - proposta nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ.,. Il rimettente ha motivatamente escluso la possibilità di attribuire alla disposizione censurata un significato diverso da quello sospettato di incostituzionalità, avendo correttamente ritenuto che il suo tenore letterale imponga di dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio previdenziale in tutti i casi in cui la parte non ha assolto all'obbligo di indicare espressamente il valore della prestazione dedotta in giudizio.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa sperimentazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata - proposta nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ.,. Il rimettente ha motivatamente escluso la possibilità di attribuire alla disposizione censurata un significato diverso da quello sospettato di incostituzionalità, avendo correttamente ritenuto che il suo tenore letterale imponga di dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio previdenziale in tutti i casi in cui la parte non ha assolto all'obbligo di indicare espressamente il valore della prestazione dedotta in giudizio.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile (disp. att.)
n.
art. 152
co.
decreto-legge
06/07/2011
n. 98
art. 38
co. 1
legge
15/07/2011
n. 111
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte