Procedimento civile - Controversie previdenziali - Obbligo per il ricorrente di quantificare nelle conclusioni dell'atto introduttivo il valore della prestazione dedotta in giudizio - Previsione a pena di inammissibilità del ricorso - Manifesta irragionevolezza della sanzione e delle sue conseguenze rispetto al fine perseguito - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 152, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ., come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 2), del d.l. n. 98 del 2011 (conv., con modif., in legge n. 111 del 2011), secondo cui, nei giudizi previdenziali, la parte ricorrente deve indicare espressamente nelle conclusioni il valore della prestazione dedotta, a pena di inammissibilità del ricorso. La disposizione censurata dalla Corte d'appello di Torino, imponendo il suddetto obbligo, mira a commisurare al valore della prestazione il limite massimo di liquidazione delle spese processuali, così da scoraggiare l'instaurazione di liti pretestuose e deflazionare il contenzioso bagatellare. Il perseguimento di tale scopo è, però, già efficacemente assicurato dal penultimo periodo dello stesso art. 152 (introdotto dall'art. 52 della legge n. 69 del 2009), che vincola il giudice, nel momento della liquidazione di spese, competenze e onorari, a non superare il valore (a lui in quel momento ormai noto) della prestazione dedotta nei giudizi previdenziali. Ciò comporta la eccessiva gravità della sanzione dell'inammissibilità rispetto al fine perseguito e, quindi, la manifesta irragionevolezza della disposizione censurata, poiché le conseguenze sfavorevoli che detta sanzione (imponendo di reintrodurre ex novo il giudizio) produce sulla garanzia dell'accesso alla tutela giurisdizionale e della sua effettività non sono adeguatamente bilanciate dall'interesse ad evitare l'abuso del processo.
In materia di istituti processuali, per la cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, il controllo di costituzionalità deve limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, verificando che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti. (Precedenti citati: sentenze n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 del 2010, n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 1130 del 1988, ordinanza n. 141 del 2001).