Sentenza 120/2024 (ECLI:IT:COST:2024:120)
Massima numero 46316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  21/05/2024;  Decisione del  21/05/2024
Deposito del 04/07/2024; Pubblicazione in G. U. 10/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46313  46314  46315  46317


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riequilibrio della finanza pubblica - Rientro del disavanzo regionale - Disciplina temporale - Possibilità di riassorbimento in un arco superiore al ciclo ordinario di bilancio e di sospensione del pagamento delle quote di disavanzo pregresso - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione che, nel testo vigente ratione temporis, prevede, per la Regione Siciliana, il riassorbimento del ripiano del disavanzo inerente al rendiconto del 2018 in dieci esercizi e la sospensione del pagamento delle quote di disavanzo pregresso per il 2021). (Classif. 036015).

Testo

La possibilità di ripianare il disavanzo regionale in un arco superiore al ciclo ordinario di bilancio lede i principi dell’obbligo di copertura della spesa, dell’equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria, permettendo di ampliare la capacità di spesa della regione e provocando un ulteriore squilibrio dei conti pregiudizievole per la finanza pubblica allargata, con conseguente necessità di manovre finanziarie restrittive che possono gravare più pesantemente sulle fasce deboli della popolazione. Una disciplina valevole per una sola regione si pone, inoltre, in contrasto con l’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, regola generale prevista dal legislatore statale per il recupero del disavanzo a tutela dell’equilibrio del bilancio del singolo ente e del complessivo equilibrio della finanza pubblica. (Precedente: S. 9/2024 - mass. 45953).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione del principio di equilibrio e di sana gestione finanziaria del bilancio nonché degli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale, l’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 che – nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2021, applicato ratione temporis – prevede, per la Regione Siciliana, la possibilità di ripianare in dieci anni il disavanzo emerso nel 2018 e quella di sospendere per il 2021 il ripiano della quota annuale, rinviandone il recupero al 2022. La disposizione di attuazione statutaria censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione Siciliana, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021, consente alla Regione di beneficiare di un indebito ampliamento della capacità di spesa. La stessa, inoltre, non reca alcun riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto che non includono, tra le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva e concorrente della Regione, quelle della contabilità e della disciplina del bilancio. Rispetto a quanto previsto dalla disposizione previgente, già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 9 del 2024, inoltre, l’art. 7 non solo consente il ripiano del disavanzo in un arco decennale, in deroga all’art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, ma permette anche di sospendere per il 2021 il recupero delle quote di disavanzo: ciò aggrava la situazione finanziaria della Regione dal momento che, anziché intraprendere un percorso responsabile di contrazione della spesa, ne favorisce l’espansione, riducendo – fino ad azzerare per il 2021 – l’onere restitutorio sottoscritto in precedenza con il piano di rientro).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  27/12/2019  n. 158  art. 7  co. 

decreto legislativo  18/01/2021  n. 8  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art. 42    co. 12