Sentenza 242/2017 (ECLI:IT:COST:2017:242)
Massima numero 40063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  24/10/2017;  Decisione del  24/10/2017
Deposito del 20/11/2017; Pubblicazione in G. U. 22/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  40062


Titolo
Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - Esenzione dei finanziamenti a medio e lungo termine dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative - Limitazione, secondo il diritto vivente, alle sole operazioni compiute dalle banche - Conseguente inapplicabilità a quelle poste in essere dagli intermediari finanziari - Ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento e distorsione della concorrenza nel settore - Violazione del principio di eguaglianza e delle libertà di concorrenza e di iniziativa economica privata - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l'art. 15, primo comma, del d.P.R. n. 601 del 1973 - nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n. 244 del 2007 - nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle operazioni effettuate dagli intermediari finanziari. Nell'esentare dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine "effettuate da aziende e istituti di credito", la disposizione censurata dalle Sezioni unite della Cassazione mira a favorire gli investimenti a lungo termine, in quanto capaci di creare nuova ricchezza accrescendo, tra l'altro, il prelievo fiscale, e dunque non attribuisce alcun rilievo alle modalità di predisposizione della provvista, ma solo all'erogazione del finanziamento. Tale essendo la ratio del beneficio, la limitazione di esso (secondo il "diritto vivente") alle sole operazioni effettuate dalle banche non trova più giustificazione nel contesto attuale, traducendosi in una irragionevole discriminazione - unicamente basata sulla natura dei soggetti finanzianti - in danno degli intermediari che erogano i medesimi finanziamenti, e producendo una distorsione della concorrenza nello specifico settore a parità di prodotti offerti, in violazione della libertà di iniziativa economica privata, di cui la libertà di concorrenza costituisce una delle manifestazioni. (Precedente citato: sentenza n. 94 del 2013).

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, le norme di natura agevolativa, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità; con la conseguenza che la Corte costituzionale non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2017 e n. 292 del 1987; ordinanza n. 174 del 2001).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 601  art. 15  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte